Note di variazione IVA senza dichiarazione integrativa
In materia di tempistiche di emissione delle note di variazione, ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si è verificato nel periodo d’imposta 2023, la nota di variazione poteva essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2023, vale a dire entro il 30 aprile 2024. Termine oramai spirato.
In base alle indicazioni riportate nella circolare n. 20/E del 2021 , con nota emessa nel 2023, la detrazione poteva essere esercitata (al più tardi) entro il 30 aprile 2024. Sempre se a monte si è verificato il presupposto sostanziale ossia l’evento che legittima l’emissione della nota. Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2024, la detrazione potrà essere operata nell’ambito della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno 2024 (da presentare entro il 30 aprile 2025).
In ipotesi di superamento della scadenza del 30 aprile senza che al ricorrere dei presupposti sia stata emessa nota di variazione ci si interroga sulla chance, in favore del soggetto passivo cedente, di ricorrere alla dichiarazione integrativa per recuperare l’Iva assolta in precedenza o, in alternativa, al rimborso, ex art. 30-ter del D.P.R. n. 602/1973.
Ebbene, su tale possibilità, nella citata circolare n. 20/E del 2021 , l’Agenzia delle Entrate ha affermato che nel caso in cui il termine per l’emissione della nota di variazione sia già spirato, non è possibile presentare una dichiarazione integrativa IVA a favore ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998 per recuperare l’imposta versata, laddove non si riscontri la presenza di errori ed omissioni cui rimediare (presupposti necessari ai fini della sua presentazione).
L’emissione di una nota di variazione in diminuzione è, infatti, una facoltà cui il contribuente può rinunciare. Va detto, infine, che l’emissione di una nota di variazione produce effetti diversi dalla dichiarazione integrativa. Mentre la prima assicura che sia rispettato il principio di neutralità dell’IVA (al diritto alla detrazione in capo a colui che emette la nota di variazione corrisponde, generalmente, l’obbligo di iscrivere l’imposta a debito per chi la riceve), la dichiarazione integrativa consente il solo recupero dell’imposta versata in misura superiore ma non anche il riversamento da parte di chi l’ha detratta.
Da qui, è da escludere, nei suddetti termini la chance di recupero dell’Iva tramite dichiarazione integrativa.
Infine, sui rimborsi, art. 30-ter del decreto IVA, secondo l’Agenzia delle Entrate, siccome trattasi di una norma residuale ed eccezionale, la disposizione trova applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (nel caso di specie, l’emissione di una nota di variazione in diminuzione). Da qui, tale istituto non può essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo.
Nei fatti, il soggetto passivo non può ovviare alla sua inerzia nell’emissione della nota di variazione tramite dichiarazione integrativa o richiesta di rimborso. Diverso è il caso di un soggetto passivo non legittimato ad emettere una nota di credito per motivi non a lui imputabili. Si veda a tal proposito la risposta, Agenzia delle Entrate, n. 592/2022 .