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Adesione ai PVC per crediti inesistenti o non spettanti. No alla rateazione

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Qualora l’adesione ai PVC, ex art. 5-quater del D.Lgs. n. 218/1997, riguardi violazioni inerenti crediti di imposta e agevolativi indebitamente utilizzati in compensazione, non è possibile avvalersi della rateazione; in tal caso, con riferimento alle modalità di versamento, va selezionato necessariamente il check “unica soluzione”.

Questa è l’espressa indicazione operativa contenuta nel nuovo modello di adesione al PVC così come riproposta dalla riforma fiscale con il D.Lgs. n.13/2024, art. 1 .

La nuova chance di adesione ai processi verbali di constatazione riguarda i verbali emessi (sottoscritti da chi effettua la verifica) dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di finanza a decorrere dallo scorso 30 aprile.

In caso di adesione al processo verbale, le sanzioni applicate per le violazioni commesse saranno pari a un sesto del minimo. Possono essere oggetto di adesione le violazioni riguardanti: Irpef e Ires e relative ritenute e addizionali, imposte sostitutive, Iva, contributi previdenziali, Irap, Ivie, Ivafe, imposta di registro, imposta ipotecaria/catastale, imposte sulle successioni/donazioni, imposte sulle assicurazioni, crediti di imposta agevolativi.

Proprio sui crediti d’imposta, c’è da dire che sulle modalità di pagamento l’art. 5-quater rimanda all’art. 8 del decreto D.Lgs. n. 218 in materia di accertamento con adesione.

“In presenza dell’adesione di cui al comma 1, la misura delle sanzioni applicabili, indicata nell’articolo 2, comma 5, e nell’articolo 3, comma 3, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all’articolo 8. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione”.

Da qui, in ipotesi di adesione ai PVC per le violazioni inerenti crediti di imposta e agevolativi indebitamente utilizzati in compensazione, in tutto o in parte, non è ammessa la rateazione.

Per le altre violazioni invece, le somme dovute in seguito all’adesione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro.

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