Superbonus: irrevocabile l’opzione in 10 nel modello 730
La campagna dichiarativa entra nella sua fase più calda. Con l’avvio dell’operazione precompilata 2024, scandita lo scorso 30 aprile 2024 per la visualizzazione dei dati su spese, redditi e agevolazioni, i contribuenti cominciano infatti a confrontarsi con le principali scelte legate alla presentazione del modello 730, incluse le novità in tema di superbonus e “spalma detrazione” in 10 anni.
Come noto, con il comma 3-sexies dell’art. 2 del D.L. n. 11/2023 (come convertito in Legge n. 38/2023), il legislatore ha concesso ai committenti la possibilità, con riferimento al superbonus, di scegliere la detrazione fiscale in 10 quote annuali di pari importo, invece che le 4 ordinariamente previste. Questa chance viene, tuttavia, limitata alle sole spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Trattandosi di una possibilità (che per altro il Senato sta valutando di replicare), il committente deve esercitare una specifica opzione. Senza l’opzione vale la regola ordinaria della detrazione in 4 quote annuali di pari importo.
La scelta è da farsi nella dichiarazione dei redditi a partire dal periodo d’imposta 2023 (modello 730/2024 o modello Redditi PF 2024). Operativamente, pertanto:
- va indicato “1” nelle colonne relative al numero rata, ossia:
- in caso di super ecobonus: colonna 7 dei righi da E61 a E62 del modello 730;
- in caso di super sismabonus, bonus barriere architettoniche, fotovoltaico e accumulo: colonna 8 dei righi da E41 a E43 del 730;
mentre nella colonna relativa all’anno di sostenimento della spesa va indicato “2022”.
Da ricordare inoltre che, trattandosi della prima rata, è necessario compilare anche la sezione III B del quadro E per riportare gli estremi catastali dell’immobile. L’opzione è irrevocabile per cui, una volta esercitata non potrà essere modificata.
Si noti, infine, che sebbene l’opzione vada esercitata per la prima volta nei modelli 730/2024, la stessa risulta condizionata ad un requisito: nel modello 730/2023 (anno d’imposta 2022), non andava inserita la prima rata di detrazione.