Direttiva green. Adempimenti già nel 2024
Il testo della direttiva Green è stato approvato, in via definitiva, dall’Ecofin del 12 aprile, a breve sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Già da quest’anno scatteranno i primi adempimenti imposti dall’Unione Europea.
Infatti, come riportato nel testo della “direttiva EPBD”, gli Stati membri sono tenuti a prevedere requisiti per garantire che, laddove sia tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali siano dotati di controlli automatici:
- entro il 31 dicembre 2024, edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento o raffrescamento o gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti;
- entro il 31 dicembre 2029, edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 70 kW per gli impianti di riscaldamento o raffrescamento o gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti.
Gli Stati membri sono tenuti a stabilire parametri chiari per stabilire la fattibilità economica di dotare gli edifici non residenziali di sistemi di automazione e controllo degli edifici.
I sistemi di automazione e controllo degli edifici dovranno consentire di:
- monitorare, registrare, analizzare e consentire continuamente di adeguare l’uso dell’energia;
- confrontare l’efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d’efficienza dei sistemi tecnici per l’edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell’edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica;
- consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l’edilizia connessi e altre apparecchiature interne all’edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l’edilizia con tecnologie proprietarie, dispositivi e fabbricanti diversi;
- un monitoraggio efficace della qualità dell’ambiente interno per garantire la salute e la sicurezza degli occupanti.
Gli stai membri, stabiliscono requisiti affinchè, dal 1° gennaio 2025 ove praticabile, tecnicamente ed economicamente, gli edifici residenziali nuovi e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti con una potenza nominale utile superiore a 70 kW per gli impianti di riscaldamento, gli impianti di raffrescamento o gli impianti di riscaldamento, raffrescamento e ventilazione combinati di ambienti siano attrezzati tra l’altro con: una funzionalità di monitoraggio elettronico continuo dei sistemi negli edifici a livello di edificio e unità pertinente, che misura l’efficienza e informa i proprietari o gli amministratori nel caso di una variazione significativa e della necessità di manutenzione.