Mod. 730/2024: la fruizione dei premi di risultato in eccesso rispetto al dovuto
I datori di lavoro possono erogare ai propri dipendenti con figli a carico somme o rimborsi a titolo di benefit, grazie alle novità introdotte dall’art. 40 del D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto “Lavoro”). Tale disposizione ha innalzato per il 2023 fino a 3.000 euro (anzichè gli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte. Lo stesso decreto ha inoltre incluso tra i “bonus” esenti, anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas.
Essa è un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante previsto dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 5/2023 . Al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro, a favore di ciascun lavoratore dipendente, con figli a carico, possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 3.000 euro.
Può però capitare che tale agevolazione diventi un boomerang, per i contribuenti che si accingono a fare il 730.
Se il contribuente avesse più datori di lavoro che hanno assoggettato tali compensi ad imposta sostitutiva del 5%:
- la ditta A ha trattenuto sul premio di € 2.200,00 (punto 572, CU 2024), l’importo di € 110,00 (punto 576, CU 2024);
- la ditta B ha trattenuto sul premio di € 1.350,00 (punto 572, CU 2024), l’importo di € 68,00 (punto 576, CU 2024).
Il lavoratore ha quindi fruito della tassazione agevolata su un ammontare complessivo di € 3.550,00 (€ 1.350,00 + € 2.200,00), superiore alla soglia limite di € 3.000,00 applicabile. Egli è obbligato a ragguagliare la tassazione sulle somme eccedenti il limite di € 3.000,00, in dichiarazione dei redditi. La parte eccedente € 3.000,00, cioè € 550,00 (€ 3.550,00 – € 3.000,00), deve concorrere alla formazione del reddito complessivo e deve essere assoggettata a tassazione secondo le aliquote ordinarie IRPEF.
Ciò in quanto il contribuente non ha comunicato all’ultimo datore di lavoro il primo reddito da lavoro dipendente percepito; quindi, non è stato considerato da quest’ultimo in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. Il mancato conguaglio dei redditi può essere verificato visionando i campi 531 e 532, Mod. CU 2024 rilasciato dal secondo datore di lavoro, che risultano “in bianco”. Le ritenute IRPEF effettuate dal secondo datore di lavoro sono dunque inferiori rispetto a quelle dovute, in quanto non si è tenuto conto in sede di conguaglio (dicembre 2023) del reddito erogato dal primo datore di lavoro.
Nella Sezione I, quadro C, righi C1 e C2, il contribuente riporta gli importi lordi dei redditi di lavoro dipendente percepiti nel corso dell’anno 2023. Per portare a tassazione ordinaria la parte dei compensi eccedente, vale a dire € 550,00 (€ 3.550,00 – € 3.000,00) è necessario compilare due righi C4.
Il rigo C4 del primo modulo va così compilato:
- a colonna 1, va riportato il codice indicato nel punto 571, CU 2024 rilasciata dal primo datore di lavoro (“1”);
- a colonna 3, va riportato l’importo indicato nel punto 572 ,CU 2024 rilasciata dal primo datore di lavoro (€ 2.200);
- a colonna 4, va riportato l’importo indicato nel punto 576, CU 2024 rilasciata dal primo datore di lavoro (€ 110);
- la casella di colonna 8 va barrata, a conferma di voler fruire sui premi fino a € 3.000,00 della tassazione agevolata con aliquota al 5%.
Il rigo C4 del secondo modulo va così compilato:
- a colonna 1, va riportato il codice indicato nel punto 571, CU 2024 rilasciata dal secondo datore di lavoro (“1”);
- a colonna 3, va riportato l’importo indicato nel punto 572, CU 2024 rilasciata dal secondo datore di lavoro (€ 1.350);
- a colonna 4, va riportato l’importo indicato nel punto 576, CU 2024 rilasciata dal secondo datore di lavoro (€ 68);
- la casella di colonna 8 non va barrata; la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato va infatti effettuata solo sul primo modulo compilato.