Credito IVA 1° trimestre 2024: modello TR da inviare entro il 30 aprile 2024
L’art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/72 e l’art. 8, comma 3, D.P.R. n. 542/99 prevedono la possibilità di richiedere il rimborso o compensare orizzontalmente in F24 il credito IVA dei primi 3 trimestri indipendentemente dalla periodicità di liquidazione adottata, a condizione che, in relazione al singolo trimestre:
- il credito ecceda € 2.582,28
- siano rispettati gli stessi parametri quantitativi previsti per la richiesta di rimborso del credito IVA annuale (art. 30, D.P.R. n. 633/72), modificati per due fattispecie della lett. c) e d).
Art. 30 |
REQUISITI |
lett. a) |
ALIQUOTA MEDIA: effettuazione di operazioni soggette ad Iva la cui aliquota media, aumentata del 10%, risulta inferiore all’aliquota media degli acquisti/importazioni; a tal fine:
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lett. b) |
OPERAZIONI NON IMPONIBILI: effettuazione di operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 Dpr 633/72, art. 41 DL 331/93, ecc.) per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate. Tra le “operazioni effettuate” vanno considerate anche le operazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR 633/72. |
lett. c) |
BENI AMMORTIZZABILI: acquisti/importazioni di beni ammortizzabili nel trimestre:
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lett. d) |
OPERAZIONI NON TERRITORIALI:effettuazione verso soggetti passivi non stabiliti in Italia:
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lett. e) |
NON RESIDENTI: soggetti non residenti con rappresentante fiscale o identificazione diretta, indipendentemente dalla verifica dei requisiti sopra specificati. |
L’utilizzo in compensazione del credito emergente dal TR può essere utilizzato:
Se superiore a € 5.000 su base annuale |
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Se inferiore o uguale a € 5.000 su base annuale |
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Le condizioni e garanzie richieste sono le seguenti:
RIMBORSO |
SOGGETTO |
CONDIZIONI PER LA EROGAZIONE DEL RIMBORSO |
Inferiore o uguale a € 30.000 |
qualsiasi |
nessuna (né garanzia né obbligo di visto di conformità) |
Superiore a € 30.000 |
“A RISCHIO” |
Obbligo di prestazione di idonea garanzia Sono considerati “a rischio” coloro che: a) esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni, salvo che non si tratti delle c.d. “start up innovative”. Tale requisito non interessa i lavoratori autonomi. Per individuare il periodo di 2 anni rileva l’effettivo esercizio dell’attività (non va fatto riferimento alla data di apertura della partita IVA); il termine va riferito ai 2 anni precedenti la data di richiesta del rimborso. Esempio: richiesta di rimborso presentata il 20 aprile 2024: non è necessaria la garanzia qualora l’attività d’impresa sia iniziata prima del 20 aprile 2022. b) nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, hanno ricevuto avvisi di accertamento/rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore a:
c) non appongono il visto di conformità/sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà d) richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività. |
Non “a rischio” |
Alternativamente:
Mod. TR Integrativo: è ammesso presentare un mod. TR, senza sanzioni:
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