Detrazioni edilizie da autofattura
Il mancato ricevimento della fattura relativa ai bonus edilizi, così come anche un’indicazione eccessivamente generica delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, possono inficiare il diritto alla detrazione del bonus edilizio così come precludere, per il cessionario o committente, il diritto alla deduzione dei costi e alla detrazione dell’IVA. Vediamo insieme, come regolarizzare tali posizioni.
Autofattura denuncia: se la fattura non viene ricevuta entro 4 mesi dall’operazione il contribuente acquirente dovrà – entro i successivi 30 giorni – emettere un’autofattura TD20 e versare l’IVA. Questa modalità è obbligatoria per legge e nella sostanza prevede un doppio versamento dell’IVA: di norma, pagando l’acquisto effettuato, si sarà pagata l’IVA al fornitore e (in mancanza del ricevimento della fattura) l’IVA sarà versata una seconda volta all’Agenzia delle Entrate.
In assenza di regolarizzazione da parte del cessionario (autofatturazione TD20) si applica la sanzione del 100% dell’imposta, con un minimo di euro 250, fermo restando la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso.
Per recuperare l’IVA pagata al fornitore ne andrà chiesta la restituzione e qualora ciò non avvenga sarà necessario instaurare una causa.
Integrazione documentale: anche l’eccessiva stringatezza di talune descrizioni in fattura delle spese può rivelarsi problematica ai fini della fruizione dei bonus edilizi. A tal fine è possibile ovviare con l’eventuale documentazione accompagnatoria del documento fiscale, inidonea a dimostrare l’effettività e la natura delle operazioni che sono oggetto della fattura medesima.
La possibilità di far valere, oltre al documento fiscale, altri elementi probatori idonei a dimostrare l’effettività e la natura della prestazione è stata infatti più volte ammessa dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 34029/2023 e n. 32369/2022).