Regolarizzazione dell’indebito utilizzo del plafond in dichiarazione IVA
Può capitare che, per errori di valutazione sul plafond relativo all’anno, un contribuente abbia fruito di operazioni di acquisto per un importo eccedente il plafond a disposizione. La violazione può essere regolata con tre diverse modalità che di seguito andiamo ad approfondire.
1 | Nota di credito del fornitore
Il cessionario può chiedere al cedente l’emissione di una nota di variazione in aumento ex art. 26, D.P.R. n. 633/72 e sanare la violazione in misura agevolata mediante l’istituto del ravvedimento operoso. |
2 | Emissione autofattura “TD21 – Autofattura per splafonamento”
Si applica la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta di cui all’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, applicabile nei confronti di colui che, in mancanza dei presupposti, dichiara all’altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o importare beni/servizi senza pagamento dell’imposta, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito. Il cessionario deve versare l’imposta, interessi e sanzioni ridotte con modello F24, indicando il periodo in cui erroneamente è stato effettuato l’acquisto senza IVA. |
3 | Regolarizzazione in sede di liquidazione periodica
Al più tardi entro il 31/12 dell’anno di splafonamento è possibile contabilizzare la maggiore imposta derivante dall’autofattura emessa (R.M. 16/2017 ) |
Esempio
Un’impresa ha perso lo status di esportatore abituale dall’anno d’imposta 2022, effettuando erroneamente acquisti non imponibili sia nel 2022 che nel 2023 per poi accorgersi dell’errore a marzo 2024, prima quindi, della dichiarazione IVA relativa al 2023.
L’impresa dovrà innanzitutto regolarizzare la violazione 2023 con la modalità n. 2), emettere autofattura con data 2024 (TD21) e versare la sanzione e i relativi interessi. In sede di dichiarazione IVA occorre:
- riportare nel rigo VE25 – “variazioni e arrotondamenti di imposta”, l’imposta regolarizzata;
- indicare il versamento effettuato rigo VL30 “Ammontare Iva periodica”: sia nel campo 2 “Iva periodica dovuta” che nel campo 3 “Iva periodica versata”;
- indicare nel quadro VF l’imponibile e l’imposta risultanti dall’autofattura;
- indicare nel rigo VF15 l’importo della fattura del fornitore emessa in regime di non imponibilità (pur se non spettante).
Analogo discorso con riferimento alla violazione “più vecchia”, quella 2022, essendo però in questo caso necessario procedere alla dichiarazione IVA integrativa, essendo decorso il termine di presentazione ordinario.