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Novità in arrivo per il contraddittorio preventivo, per gli atti emessi dal 30 aprile

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Lo schema di decreto legge, che è stato approvato in Consiglio dei Ministri il 26 marzo 2024, ed è in corso di pubblicazione in G.U., prevede all’art. 7 una norma attesa da molti.

Le disposizioni dell’art. 6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente) non si applicano:

  • agli atti emessi prima del 30 aprile 2024
  • e a quelli preceduti da un invito ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218emesso prima della medesima data. 

A tali atti, infatti, si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.

Qualora l’Amministrazione finanziaria abbia, prima dell’entrata in vigore dell’art.7, comunicato al contribuente lo schema d’atto di cui all’art. 6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo.

Ricordiamo che è in vigore dal 18 gennaio 2024, il D.Lgs. n. 219/2023   e, di conseguenza, sono operative le modifiche apportate allo Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000 ), tra l’altro, in tema di contraddittorio preventivo che deve essere attivato in ogni caso, salvo alcune eccezioni.

L’inedito art. 6-bis dello Statuto, introdotto dal decreto legislativo in argomento, infatti, stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

La nuova procedura: l’Amministrazione comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di provvedimento, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni (prima del quale l’atto non può essere adottato), per consentire allo stesso contribuente eventuali controdeduzioni o, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
Se i 60 giorni scadono successivamente al termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, o se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il termine di decadenza per l’emissione del provvedimento decorrono meno di 120 giorni, tale ultimo termine è posticipato al 120° giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
L’atto predisposto dopo il contraddittorio deve tenere in considerazione le osservazioni del contribuente e, per quelle non accolte, l’Amministrazione è tenuta a esternare il perché.
Il contraddittorio, infine, opera a prescindere dal fatto che ci sia stato l’accesso presso le sedi del contribuente o una semplice “indagine a tavolino”.

Le deroghe  – L’obbligo generalizzato di attivazione del confronto preventivo, tuttavia, non sussiste per gli atti automatizzati, di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con D.M. MEF, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Il termine di 60 giorni, concesso al contribuente per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo, fa un’eccezione anche per i controlli doganali (C.M. Dogane n. 2 del 17 gennaio 2024 ).

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