Bilanci abbreviati 2024: la verifica delle soglie
Per verificare se la società può redigere il bilancio in forma abbreviata o micro è necessario sottoporla al test dei limiti previsti dagli artt. 2435-bis, comma 1, e 2435-ter comma 1, del codice civile.
In particolare, le società non quotate possono redigere il bilancio in forma abbreviata o adottare il regime semplificato delle micro imprese se, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
Requisiti | Limiti bilancio abbreviato (D.Lgs. n. 173/2008) | Limiti bilancio micro imprese (D.Lgs. n. 139/2015) |
Totale attivo dello Stato patrimoniale | 4.400.000 euro | 175.000 euro |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: | 8.800.000 euro | 350.000 euro |
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio | 50 unità | 5 unità |
Per le società già in attività, è possibile applicare le semplificazioni già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni sono rispettate. Ad esempio, una società potrebbe redigere il bilancio in forma abbreviata o micro a partire dal 2023, se almeno due delle soglie dimensionali non sono state superate negli esercizi 2022 e 2023.
Gli artt. 2435-bis, comma 8, e 2435-ter, comma 4, del codice civile, invece, prevedono che le società devono redigere il bilancio in forma ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, superano due dei limiti dimensionali indicati.
Qualora la società avesse superato almeno due delle soglie dimensionali negli esercizi 2022 e 2023, decade dalle semplificazioni già a partire dal bilancio 2023.
Va anche considerato che tali soglie saranno oggetto di modifica non appena il nostro ordinamento recepirà la Direttiva 2023/2775/Ue (entrata in vigore il 24 dicembre 2023), che ha recentemente adeguato (aumentandole del 25%) le soglie relative al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, in categorie dimensionali, delle imprese.
Gli Stati membri dovranno applicare le nuove soglie dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2024. Le nuove soglie non rilevano per i bilanci 2023.
In futuro probabilmente vedremo anche l’introduzione della categoria delle “medie imprese” (prevista dalla Direttiva 2013/34/Ue, ma ancora non introdotta nel nostro ordinamento), che porterebbe, ad esempio, la facoltà di esonero dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato.