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Rendicontazione dei bilanci degli ETS

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Il mese di aprile vedrà riunirsi le assemblee nel corso delle quali gli Enti del Terzo Settore saranno chiamati ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2023. L’adempimento costituisce il clou delle attività dell’ente in quanto è l’occasione per riunire i soci e gli altri soggetti comunque interessati all’attività dell’organismo per riepilogare il risultato della gestione e fare il punto sulle attività realizzate nel corso dell’anno.

Grazie all’entrata in vigore della disciplina sul Terzo Settore (contenuta nel D.Lgs. n. 117/2017 ) l’approvazione del bilancio non è più un adempimento circoscritto all’interno del perimetro delle mura dell’ente, ma deve obbligatoriamente essere portato alla conoscenza di chiunque, in forza dell’obbligo di depositare il bilancio nel Registro Unico del Terzo Settore.

L’obbligo di rendere pubblico il bilancio degli ETS risponde chiaramente alla necessità di consentire una comparazione tra i documenti di enti diversi. Tale raffronto è reso possibile anche dal fatto che, con il D.M. 5 marzo 2000 (come integrato dal Ministero del Lavoro) sono stati predisposti gli schemi di bilancio obbligatori per gli enti che, nel corso dell’anno, hanno registrato ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori o superiori alla soglia dei 220.000,00 euro.

Nel primo caso, è prevista la redazione di un rendiconto per cassa (modello D), nel secondo invece è obbligatorio predisporre un bilancio di esercizio formato da:

  • stato patrimoniale,
  • rendiconto gestionale,
  • e relazione di missione.

In quest’ultima ipotesi è necessario che le rilevazioni contabili seguano il criterio di competenza.

Tale documentazione dovrà essere accompagnata dal verbale d’approvazione dell’Assemblea dei Soci e, ove presente, dalla relazione dell’Organo di Controllo. Il bilancio così redatto va poi depositato tramite procedura apposita al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno. Il deposito del bilancio è un adempimento che può essere delegato agli intermediari.

La tenuta delle scritture contabili è invece contenuta all’interno dell’art. 87 del CTS. In relazione all’attività complessivamente svolta (non commerciale), l’ente deve:

  • redigere le scritture contabili cronologiche e sistematiche,
  • atte a esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente nel bilancio, distintamente:
  • le attività “diverse”, di cui all’art. 6 ,
  • da quelle di interesse generale, di cui all’art. 5 ,
  • con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973

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