Sismabonus acquisti anche con finiture dopo il rogito
Al fine di fruire del c.d. “Sismabonus acquisti”, all’atto di compravendita contano le attestazioni della riduzione di una o due classi di rischio dell’edificio a seguito dell’ultimazione di lavori strutturali e collaudo, mentre per le finiture c’è tempo anche dopo il rogito notarile. Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 14/E dell’8 marzo 2024 .
Con specifico riferimento alla possibilità di fruire della detrazione di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”), nell’ipotesi in cui alla data di acquisto della casa antisismica siano stati completati gli interventi ”strutturali” sull’edificio oggetto dell’intervento di demolizione e ricostruzione e non anche quelli di ”finitura”, in base alla norma, ai fini dell’agevolazione fiscale l’Agenzia ricorda che è necessario, tra l’altro, che:
- l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio determini la riduzione di una o due classi di rischio sismico, asseverata ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58;
- entro il termine di vigenza dell’agevolazione sia stipulato l’atto di compravendita.
Con numerosi documenti di prassi, è stato affermato che, in linea di principio, un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso alla detrazione, con la possibilità, ai sensi dell’art. 2-ter, comma 1, lett. c) del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis.
Tanto premesso, l’Agenzia chiarisce che al fine di fruire della detrazione in commento:
- è necessario che:
- siano rilasciate le attestazioni comprovanti la riduzione di una o due classi di rischio sismico dell’edificio;
- tali attestazioni siano rilasciate “all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo”,
- mentre non rileva:
- l’eventuale mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell’intervento di demolizione e ricostruzione;
- la circostanza che all’atto della vendita le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale ”fittizia”.
Da ultimo, la risoluzione puntualizza che per il Ssmabonus acquisti è prevista la deroga al blocco generalizzato delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito (quale modalità di utilizzo alternativo alla detrazione). Pertanto, il contribuente:
- mantiene la possibilità di esercitare le opzioni,
- purché, alla data del 16 febbraio 2023, sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi (circolare n. 27/E/2023).