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Adeguata verifica e individuazione dei titolari effettivi: in arrivo il nuovo regolamento

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In arrivo un nuovo regolamento per quanto concerne l’antiriciclaggio. Il 18 gennaio 2024 il Consiglio e il Parlamento UE hanno raggiunto un accordo provvisorio. Tutte le norme applicabili al settore privato saranno trasferite in un nuovo regolamento, mentre la nuova direttiva si occuperà dell’organizzazione di sistemi istituzionali antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) a livello nazionale negli Stati membri.

Va detto, per comprendere a pieno le tempistiche, che il nuovo regolamento, licenziato il 13 febbraio 2024 in versione provvisoria, quando sarà approvato in via definitiva, verrà applicato negli Stati membri, senza necessità di recepimento a livello nazionale (come invece avviene per le direttive UE).

Le novità del nuovo regolamento in sintesi:
Titolarità effettiva in caso di utili su azioni o quote
  • in determinate situazioni di alto rischio, la percentuale del 25% delle azioni o dei diritti di voto, che connota il titolare effettivo, potrà essere abbassata al 15%.

In tema di titolare effettivo, nel caso di società, si prevede in primo luogo che il titolare o i titolari effettivi sia individuato o siano individuati nella persona fisica o nelle persone fisiche che:
– detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione nell’entità societaria;
– controllano, direttamente o indirettamente, l’entità societaria, attraverso una partecipazione o con altri mezzi. Il controllo con altri mezzi sull’entità societaria è identificato indipendentemente e parallelamente all’esistenza di un interesse di proprietà o di un controllo attraverso l’interesse di proprietà.

  • Si prevede poi che la titolarità del 25% o più (e non come ora del 25% + 1) delle azioni o dei diritti di voto o di altri diritti di proprietà in generale stabilisce la titolarità effettiva del soggetto giuridico.
  • L’interesse di proprietà dovrebbe comprendere sia i diritti di controllo che i diritti che sono significativi in termini di ricezione di un beneficio, così come il diritto a una quota di utili o di altre risorse interne o alla liquidazione.
Titolarità effettiva in caso di proprietà indiretta (proprietà detenuta attraverso partecipazioni ad altre società)
  • i titolari effettivi dovrebbero essere identificati moltiplicando le quote nella catena proprietaria. A tal fine, le azioni possedute direttamente o indirettamente dalla stessa persona fisica dovrebbero essere sommate.
Nuovi soggetti tenuti all’adeguata verifica
  • Saranno tenuti ad adempiere all’adeguata verifica anche tutti i soggetti che commerciano beni di lusso oltre che le società di calcio.
Soggetti a rischio
  • Viene poi previsto che, nel caso in cui gli Stati membri individuino categorie di soggetti giuridici esposti a rischi più elevati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, anche in base ai settori in cui operano, essi informino la Commissione, che potrà individuare sia le categorie di società associate a un rischio più elevato, sia le relative soglie (più basse rispetto al 25%), ai fini della individuazione del titolare effettivo. Tale soglia potrà scendere fino al 15% ma la Commissione potrebbe, sulla base del rischio individuato, optare per una percentuale ricompresa fra il 15 e il 25%.
Adeguata verifica e segnalazione
  • Cripto-attività – il nuovo regolamento estende l’elenco dei soggetti obbligati, laddove i prestatori di servizi per le cripto-attività saranno tenuti a effettuare un’adeguata verifica della loro clientela quando eseguono operazioni d’importo pari o superiore a 1.000 euro.
  • Beni di lusso – Ulteriori settori interessati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione saranno i soggetti che commerciano beni di lusso, quali pietre e metalli preziosi, nonché i gioiellieri, gli orologiai e gli orafi. Anche i commercianti di automobili di lusso, aerei e yacht, nonché di beni culturali (come le opere d’arte), diventeranno soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio.
  • Settore calcio – Il regolamento riconosce che il settore del calcio presenta un rischio elevato ed estende l’elenco dei soggetti obbligati a società e agenti nel settore del calcio professionistico; pur tuttavia, poiché tale settore e il relativo rischio sono soggetti ad ampie variazioni, gli Stati membri disporranno della flessibilità necessaria per eliminarli dall’elenco se presentano un rischio basso.
  • Terrorismo – Nell’adeguata verifica si dovrà poi accertare se il cliente o i titolari effettivi siano soggetti a sanzioni pecuniarie mirate nei confronti di soggetti in qualunque modo collegati a una rete terroristica o ad attività di proliferazione delle armi di distruzione di massa o a Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
  • PPE – I destinatari degli obblighi antiriciclaggio dovranno poi valutare e, se del caso, ottenere informazioni sulla natura dell’attività dei clienti, riscontrando altresì se il cliente, il titolare effettivo e la persona o le persone per conto delle quali è effettuata un’operazione o un’attività siano persone politicamente esposte.
  • Persona che agisce in nome e per conto del cliente – I soggetti obbligati dovranno provvedere inoltre a verificare che qualsiasi persona che pretenda di agire per conto del cliente sia autorizzata in tal senso, identificandola e verificandone l’identità.

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