Titolarità effettiva in caso di utili su azioni o quote |
- in determinate situazioni di alto rischio, la percentuale del 25% delle azioni o dei diritti di voto, che connota il titolare effettivo, potrà essere abbassata al 15%.
In tema di titolare effettivo, nel caso di società, si prevede in primo luogo che il titolare o i titolari effettivi sia individuato o siano individuati nella persona fisica o nelle persone fisiche che:
– detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione nell’entità societaria;
– controllano, direttamente o indirettamente, l’entità societaria, attraverso una partecipazione o con altri mezzi. Il controllo con altri mezzi sull’entità societaria è identificato indipendentemente e parallelamente all’esistenza di un interesse di proprietà o di un controllo attraverso l’interesse di proprietà.
- Si prevede poi che la titolarità del 25% o più (e non come ora del 25% + 1) delle azioni o dei diritti di voto o di altri diritti di proprietà in generale stabilisce la titolarità effettiva del soggetto giuridico.
- L’interesse di proprietà dovrebbe comprendere sia i diritti di controllo che i diritti che sono significativi in termini di ricezione di un beneficio, così come il diritto a una quota di utili o di altre risorse interne o alla liquidazione.
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Titolarità effettiva in caso di proprietà indiretta (proprietà detenuta attraverso partecipazioni ad altre società) |
- i titolari effettivi dovrebbero essere identificati moltiplicando le quote nella catena proprietaria. A tal fine, le azioni possedute direttamente o indirettamente dalla stessa persona fisica dovrebbero essere sommate.
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Nuovi soggetti tenuti all’adeguata verifica |
- Saranno tenuti ad adempiere all’adeguata verifica anche tutti i soggetti che commerciano beni di lusso oltre che le società di calcio.
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Soggetti a rischio |
- Viene poi previsto che, nel caso in cui gli Stati membri individuino categorie di soggetti giuridici esposti a rischi più elevati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, anche in base ai settori in cui operano, essi informino la Commissione, che potrà individuare sia le categorie di società associate a un rischio più elevato, sia le relative soglie (più basse rispetto al 25%), ai fini della individuazione del titolare effettivo. Tale soglia potrà scendere fino al 15% ma la Commissione potrebbe, sulla base del rischio individuato, optare per una percentuale ricompresa fra il 15 e il 25%.
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Adeguata verifica e segnalazione |
- Cripto-attività – il nuovo regolamento estende l’elenco dei soggetti obbligati, laddove i prestatori di servizi per le cripto-attività saranno tenuti a effettuare un’adeguata verifica della loro clientela quando eseguono operazioni d’importo pari o superiore a 1.000 euro.
- Beni di lusso – Ulteriori settori interessati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione saranno i soggetti che commerciano beni di lusso, quali pietre e metalli preziosi, nonché i gioiellieri, gli orologiai e gli orafi. Anche i commercianti di automobili di lusso, aerei e yacht, nonché di beni culturali (come le opere d’arte), diventeranno soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio.
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- Settore calcio – Il regolamento riconosce che il settore del calcio presenta un rischio elevato ed estende l’elenco dei soggetti obbligati a società e agenti nel settore del calcio professionistico; pur tuttavia, poiché tale settore e il relativo rischio sono soggetti ad ampie variazioni, gli Stati membri disporranno della flessibilità necessaria per eliminarli dall’elenco se presentano un rischio basso.
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- Terrorismo – Nell’adeguata verifica si dovrà poi accertare se il cliente o i titolari effettivi siano soggetti a sanzioni pecuniarie mirate nei confronti di soggetti in qualunque modo collegati a una rete terroristica o ad attività di proliferazione delle armi di distruzione di massa o a Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
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- PPE – I destinatari degli obblighi antiriciclaggio dovranno poi valutare e, se del caso, ottenere informazioni sulla natura dell’attività dei clienti, riscontrando altresì se il cliente, il titolare effettivo e la persona o le persone per conto delle quali è effettuata un’operazione o un’attività siano persone politicamente esposte.
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- Persona che agisce in nome e per conto del cliente – I soggetti obbligati dovranno provvedere inoltre a verificare che qualsiasi persona che pretenda di agire per conto del cliente sia autorizzata in tal senso, identificandola e verificandone l’identità.
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