I controlli dell’Agenzia delle Entrate sulla precompilata delle partite IVA
A decorrere dal 2024, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata riguarderà anche le persone fisiche titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo professionale.
Questo quanto prevede l’art. 19 del D.Lgs. n. 1/2024 “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”:
“A decorrere dal 2024, in via sperimentale, utilizzando le informazioni e i dati indicati al comma 1, l’Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli indicati al medesimo comma 1″(…).
Come riportato dalla norma e confermato anche dalla relazione illustrativa del decreto in parola, con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le agevolazioni previste dall’art. 5 del D.Lgs. n. 175 del 2014, sia nel caso di presentazione diretta della dichiarazione (non si effettua il controllo formale sui dati inviati dai soggetti terzi non modificati, mentre per i dati modificati si controllano solo i documenti che hanno determinato la modifica), sia nel caso di presentazione tramite CAF o intermediario (se la dichiarazione è presentata con modifiche, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata).
Più nello specifico, se il modello Redditi PF precompilato viene presentato, direttamente tramite l’applicativo Redditi PF web o Redditi on line oppure, tramite intermediario abilitato ma la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente:
- senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate
- con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all’Agenzia delle Entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica.
Se il modello Redditi PF precompilato viene predisposto da chi effettua l’invio (intermediario abilitato alla trasmissione telematica: professionista, ecc.):
- senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
- con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti degli intermediari abilitati, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.
I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica.