Accertamento bancario, onere della prova sul contribuente
Al fine di combattere l’evasione ed il possesso di redditi non dichiarati, l’Amministrazione finanziaria è titolare di poteri di indagine che si estrinsecano anche in quelli di osservare i flussi e le disponibilità di denaro, nonché altri mezzi finanziari del contribuente.
In particolare, è prevista la possibilità di richiedere alle banche, alla società Poste Italiane, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese ed agli organismi di investimento, alle società di gestione del risparmio ed alle società fiduciarie, dati e notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto o operazione effettuata.
Tale attività ha rilievo ai fini della presunzione nell’ambito degli accertamenti bancari disciplinata dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973. Il citato articolo prevede, infatti, che sia i versamenti sia i prelevamenti operati sui conti correnti del contribuente vanno imputati a ricavi.
L’Agenzia delle Entrate può, quindi, attraverso le indagini bancarie, individuare l’evasione fiscale, rettificando il reddito dei contribuenti, che non sono in grado di giustificare prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei propri conti correnti superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili.
In sostanza, qualora, l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche dei conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti stessi.
Si determina, pertanto, un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che, gli elementi desumibili dai movimenti bancari, non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.
È principio, ormai, consolidato in giurisprudenza che, in tema di accertamenti bancari, opera una presunzione legale relativa, per cui spetta al contribuente fornire una prova adeguata al fine di giustificare i movimenti finanziari riscontrati in sede di verifica (cfr. ex multis 7552/2023 , 30143/2022 , 28121/2022 ).
Nella sostanza, quindi:
- l’Ufficio può limitarsi a contestare le operazioni bancarie che ritiene “non chiare”, senza dover aggiungere dettagli di merito;
- mentre è il contribuente a dover giustificare ogni singola operazione contestata dall’Amministrazione finanziaria.