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Reato di dichiarazione fraudolenta in caso di acquisto e utilizzo del credito inesistente

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Il contribuente che acquista consapevolmente un credito d’imposta inesistente e, successivamente, lo indica in dichiarazione dei redditi, si macchia del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici con i relativi riflessi sul piano sanzionatorio (reclusione). Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8653 depositata il 28 febbraio 2024.

La fattispecie analizzata riguardava una S.r.l. che aveva indicato in dichiarazione crediti d’imposta:

  • relativi ad investimenti in aree economiche svantaggiate;
  • del valore nominale di circa 1,6 milioni di euro;
  • acquistati da altra società per 240.000 euro;
  • accertati come inesistenti.

Nell’ambito del ricordo per Cassazione il rappresentante legale della S.r.l. acquirente lamentava l’assenza di dolo specifico valorizzando a tal fine:

  • la corresponsione, in sede di acquisto, di un importo significativo (240.000 euro) come corrispettivo di acquisto;
  • la tempestiva presentazione di una denuncia per truffa a carico della società cedente;
  • l’utilizzo, per finalizzare l’operazione, di professionisti e consulenti qualificati.

Di avviso contrario, invece, la Cassazione che ha confermato la condanna del rappresentante legale rilevando come sulla base delle risultanze emerse nel corso del processo risultava evidente la consapevolezza dell’interessato rispetto all’inesistenza del credito. In particolare:

  • era manifesta la sproporzione tra il corrispettivo di acquisto ed il valore del credito stesso;
  • la società cedente era sconosciuta al fisco.

Si tratta di un chiarimento di estrema rilevanza in quanto, di norma, in presenza di crediti ritenuti inesistenti si tende a configurare solo il reato di indebita compensazione, con soglia di utilizzo annuo a 50.000 euro (cfr. art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).

Diversamente, sulla base dei chiarimenti della Corte:

  • l’esposizione consapevole del credito inesistente nel modello dichiarativo,
  • configura l’ipotesi ben più grave, sotto il profilo sanzionatorio, della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, fattispecie che:
    • non solo si manifesta al superamento della più esigua soglia di 30.000 euro di imposta evasa e del 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione,
    • ma comporta come pena la reclusione da tre a otto anni.

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