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Certificazione unica. La scadenza del 31 ottobre e gli intrecci con la riforma fiscale

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La certificazione unica 2024, periodo d’imposta 2023, dovrà essere rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 16 marzo, sempre entro il 16 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario”.

A ogni modo, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) ovvero entro il 31 ottobre 2024.

Da qui, è utile evidenziare rispetto a quali compensi è possibile rimandare la consegna della CU ad ottobre. Fatto salvo quanto diremo a breve.

Esempi di redditi dichiarabili solo con modello redditi (CU al 31 ottobre) ovvero da non dichiarare in quanto con ritenuta a titolo d’imposta (tassazione definitiva)
  • Redditi da lavoro autonomo abituale;
  • indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
  • indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa;
  • provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario/plurimandatario;
  • provvigioni corrisposte a mediatori;
  • provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
  • ecc.

Di seguito alcuni dei redditi dichiarabili con la precompilata.

I redditi dichiarabili con la precompilata
  • Redditi da diritti d’autore;
  • utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
  • utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
  • levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
  • indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari;
  • prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
  • redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d’affari);
  • indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati fino al 30 giugno 2023: nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
  • ecc.

Si ponga attenzione al fatto che l’art. 2 del D.Lgs. n. 1/2024“Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” prevede che a decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi (di cui agli artt. 34, comma 4, e 37 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto ai titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

A tal fine, come da dossier ufficiale della Camera sul decreto citato,  la progressiva implementazione dei contribuenti coinvolti avviene attraverso un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato. Con tale provvedimento vengono stabilite puntualmente le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d’imposta, possono essere dichiarate con tale modello.

Da qui con la riforma fiscale potrebbero ridursi, e di molto, le ipotesi di rinvio della CU al 31 ottobre, anche in considerazione dell’estensione della precompilata ai titolari di partita IVA. Previsione contenute all’art. 19 del decreto di riforma sopra citato.

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