DL PNRR: transizione 5.0 e tax credit alle imprese fino al 45%
Il Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 ha approvato un decreto legge relativo a disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (c.d. “DL PNRR”). Nell’ambito del provvedimento si prevede tra l’altro l’istituzione del “Piano transizione 5.0”, che concede agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta, che può arrivare sino al 45% degli investimenti, alle imprese che investono in tecnologie innovative.
Il Piano sarà finanziato con risorse pari a 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla Legge di Bilancio 2024, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025.
Sotto il profilo soggettivo la misura è riservata alle imprese (fuori i professionisti) di qualsiasi dimensione, forma giuridica, attività economica o localizzazione geografica.
Il perimetro oggettivo degli investimenti ammissibili richiede invece, la presentazione di un progetto di innovazione,
- finalizzato a ridurre, alternativamente:
- i consumi energetici di almeno il 3%,
- i processi interessati dall’investimento almeno del 5%;
- basato esclusivamente sui beni strumentali materiali e immateriali, nuovi, tecnologicamente avanzati e interconnessi ai sistemi di fabbrica. Si tratta sostanzialmente dei beni “beni Industria 4.0” come individuati dagli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Al ricorrere dei requisiti sopra indicati, l’agevolazione compete in misura pari al:
- 35% dei costi agevolabili, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- 15% dei costi agevolabili, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% dei costi agevolabili, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
In presenza di particolari requisiti di efficienza energetica, tuttavia, la misura del tax credit sale rispettivamente al:
- 40% – 20% e 10%: se si ottiene una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% oppure, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
- 45% – 25% e 15%: se si ottiene una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% oppure, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.