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Operazione di scissione. Per i crediti d’imposta da verificare la “posizione soggettiva”

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Con la risposta n. 48/2024 , l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sui criteri di ripartizione di taluni crediti d’imposta di natura agevolativa nell’ambito di un’operazione di scissione, ex art. 174 del D.P.R. n. 917/86, TUIR.

La Società interpellante ha fatto presente di essere titolare, alla data di efficacia giuridica della Scissione, dei seguenti asset fiscali tra i quali ad esempio i crediti d’imposta:

  • per attività di ricerca e sviluppo previsto dall’art. 1, commi da 198 a 209, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificati dall’art. 1, comma 1064 , della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (indicato nella dichiarazione dei redditi con il codice ”L1”), per l’importo di euro xxxx (”Credito R&S 2019”).
  • per attività di ricerca e sviluppo previsto dall’art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9 (indicato nella dichiarazione dei redditi con il codice ”B9”), per l’importo di euro xxxx relativo all’annualità 20xx, già di pertinenza di GAMMA, controllata dalla Società e da questa fusa per incorporazione nel corso dell’esercizio 20zz (”Credito R&S 2013”).
  • in favore delle imprese ”non energivore’‘ per l’acquisto di energia elettrica per il secondo trimestre 2022, (”Credito non energivore”);
  • ecc.

Da qui, la società ha chiesto valutazione in merito alla qualificazione o meno delle sopra riferite posizioni creditorie quali ”posizioni soggettive” di cui al riferito comma 4 dell’art. 173 del TUIR nell’ambito della rubricata operazione di scissione ai fini, come già riferito, della corretta compilazione del modello Redditi SC, tanto per la società scissa che per la beneficiaria.

La Società ritiene che ”le rubricate posizioni creditorie, con esclusione del solo credito IRES come risultante dal quadro RN del modello Redditi SC20xx di cui risulta chiara la trattazione, non possono essere qualificate quali ”posizione soggettive”, da ripartire tra scissa e beneficiaria ai sensi dell’art. 173, comma 4, del TUIR, e devono permanere, pertanto, nella piena disponibilità della società scissa ALFA”.

Ebbene, secondo l’Agenzia delle Entrate occorre preliminarmente chiarire se i crediti d’imposta indicati in istanza siano o meno qualificabili come ”posizioni soggettive”, ai sensi dell’art. 173, comma 4, del TUIR e, quindi, ripartibili esclusivamente secondo i criteri ivi indicati.

A tal fine occorrerà valutare se tale posizione sia connessa (specificamente o per insiemi) agli elementi del patrimonio scisso: in tal caso seguirà integralmente la sorte, in sede di scissione, degli elementi o dell’elemento a cui risulta connessa; in caso contrario, si ripartirà secondo il criterio proporzionale di cui al menzionato comma 4. Invece, qualora tali crediti non siano riconducibili tra le ”posizioni soggettive”, essi dovranno ritenersi liberamente disponibili dalle parti, secondo quanto stabilito nel progetto di scissione.

Ad esempio, rispetto al credito d’imposta R&S 2013,  mancando una disposizione volta a rideterminare o limitare il credito d’imposta in questione in determinate fattispecie (ad esempio, in presenza di una disciplina analoga a quella prevista dal comma 7 del citato articolo 8) ed essendo ­ in base alla prospettazione della Società il Credito puntualmente quantificato e spettante, non può ritenersi riconducibile tra le ”posizioni soggettive” di cui al comma 4 dell’art. 173 del TUIR in quanto rappresenta un autonomo elemento del patrimonio della scissa che, come tale, è idoneo a essere oggetto di ripartizione, in sede di progetto di scissione, secondo la volontà delle parti.

Nel caso specifico, considerato che nell’ambito della Scissione (nel relativo progetto) non è stata prevista alcuna ripartizione del Credito R&S 2013, quest’ultimo si deve ritenere rimasto in capo alla scissa ai sensi dell’art. 2506-­bis del codice civile.

Risposta n. 48_2024

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