Ravvedimento speciale. Estensione al periodo d’imposta 2022 anche con compensazione
Il D.L. n. 215/2023 , c.d. decreto Milleproroghe, post conversione in legge estende l’ambito applicativo del c.d. ravvedimento speciale ex art. 1, commi da 174 a 178, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio per il 2023). In particolare, le riduzioni delle sanzioni a 1/18, è esteso alle violazioni riguardanti le dichiarazioni (IVA, Redditi, IRAP) validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Chi intende sfruttare la nuova chance prevista nel D.L. Milleproroghe sarà tenuto a versare il dovuto in unica soluzione o a rate, con scadenza: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024. La prima rata slitta al 2 aprile: il 31 marzo 2024 è domenica e il 1° aprile è festivo. La seconda invece slitta al 1° luglio. Sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi del 2 per cento annuo.
Oltre a pagare la prima rata al 2 aprile, entro la stessa scadenza sarà necessario rimuovere le irregolarità commesse. Così ad esempio, se è stato omesso un reddito, sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa.
Si riportano le principali peculiarità dell’istituto in parola così come rivisto dal D.L. Milleproroghe.
Ravvedimento speciale Legge di bilancio 2023 | ||
Cosa |
Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie diverse da quelle definibili con la definizione agevolata degli avvisi bonari e con la regolarizzazione delle irregolarità formali. Le violazioni sono sanabili se rapportate a dichiarazioni validamente presentate (redditi, Iva, 770) anche se tardive. La sanatoria riguarda le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione (ad esempio omessa fatturazione con effetti sulla liquidazione dell’Iva). | |
Perimetro oggettivo sanatoria | Dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e precedenti. | |
Condizione da rispettare |
É necessario che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni (di cui all’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). | |
Importi da versare |
Imposta; interessi e sanzioni. Le sanzioni si versano in misura ridotta a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge. | |
Scadenza versamenti |
1° rata | 2 aprile 2024 |
2° rata | 1° luglio | |
3° rata | 30 settembre | |
4° rata | 20 dicembre | |
Perfezionamento ravvedimento post D.L. Milleproroghe | La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 2 aprile 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. | |
Compensazione | Ammessa. | |
Decadenza |
Mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva: ciò comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura (4%) prevista all’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dal 31 marzo 2024. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione. |
Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Milleproroghe e non si dà luogo a rimborso. Infine è ancora da chiarire se l’apertura della sanatoria per il periodo d’imposta 2022 sia da intendersi in termini assoluti oppure se è contemplata la riapertura della definizione agevolata anche per le annualità precedenti.