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Il Governo approva il decreto delegato sulla revisione del sistema sanzionatorio tributario

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Il Consiglio dei Ministri, il 21 febbraio 2024 , ha approvato l’ennesimo decreto delegato di attuazione della Riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111). Si tratta della revisione del sistema sanzionatorio tributario.

Esso apporta modifiche alle norme in materia di violazioni e sanzioni tributarie di cui:

  • al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 recante “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.”;
  • alle disposizioni attuative del codice di procedura penale, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271;
  • al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
  • al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”;
  • al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 recante Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’art. 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662”;
  • al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 recante Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662;
  • al sistema delle violazioni e sanzioni dei tributi contemplati dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, recante Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell’art. 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662”;

Gli ambiti di intervento del decreto riguardano:

  • le disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali, con l’integrazione fra le diverse fattispecie sanzionatorie, la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, l’introduzione di meccanismi di compensazione tra le sanzioni da irrogare e quelle già irrogate (divieto del “bis in idem”) e la riduzione delle sanzioni;
  • le sanzioni penali, con particolare riferimento alla revisione dei profili sanzionatori per gli omessi versamenti non reiterati;
  • le sanzioni amministrative, prevedendo una maggiore proporzionalità tra le sanzioni rispetto alle condotte contestate, ferma restando la maggiore rilevanza di comportamenti fraudolenti, e realizzando una revisione della disciplina della recidiva dei cumuli e delle continuazioni.

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