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Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: la corretta fatturazione ai fini IVA

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In una RTP (raggruppamento temporaneo di professionisti) i singoli componenti sono tenuti ad emettere la propria fattura nei confronti della  stazione appaltante, relativamente ai lavori di competenza effettuati, e la capogruppo può  inoltrarle al committente.  In  alternativa  la  medesima  può,  d’intesa  con  gli  altri componenti del gruppo, assolvere anche al compito di emettere direttamente le fatture, ma esclusivamente ”in nome e per contro degli altri”, dando evidenza direttamente nel  documento di aver assolto a tale compito.

Con  il  principio  di  diritto  n.  17  pubblicato  il  17  dicembre  2018,  è  stato  precisato  che  «Il  rapporto  esistente  tra  le  associate  e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ­ istituito per l’esecuzione  di  un  appalto  pubblico  si  inquadra,  giuridicamente,  nella  figura  del  mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell’art. 48, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. codice appalti pubblici e contratti di concessione) … non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione,  degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali».

Ne deriva che gli obblighi di fatturazione  ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.

Il  comma  8  dell’art.  68, infatti,  con  una  previsione  analoga  a  quella  contenuta  nell’abrogato  art. 48, comma 16, del D.Lgs. n. 50 del 2016, dispone che «Il rapporto di mandato non determina di per  sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali».

D’altronde, come è stato evidenziato con diversi documenti di prassi, da un punto  di vista civilistico e fiscale, il Raggruppamento Temporaneo è un soggetto trasparente e, in  generale,  non  dà  vita  ad  un  autonomo  soggetto  di  diritto.  In  particolare,  con la  risoluzione del 13 luglio 2007, n. 172/E,  è  stato  precisato  che,  «elemento  decisivo  affinché possa determinarsi un’autonomia soggettiva in capo all’ATI è il fatto che le imprese raggruppate si comportino, nell’esecuzione dell’appalto, in modo unitario e indistinto, sia all’interno del raggruppamento stesso che nei confronti dei terzi, perdendo la propria autonomia gestionale nei complessi rapporti giuridici posti in essere.

Nella risposta n. 47 del 21 febbraio 2024 , l’Agenzia chiarisce che, nel presupposto che il RTP non abbia ”funzione esterna” e, dunque, soggettività giuridica, ogni  società  conserva la  propria  autonomia  ai  fini  della  gestione,  degli  adempimenti  fiscali  e  degli  oneri  sociali.  In  particolare,  stante  quanto  dichiarato  dall’istante,  dall’atto  costitutivo  risulta  che  alla  mandataria  è  stata  conferita  ”procura speciale con rappresentanza” e  non  ”senza  rappresentanza”,  con la  conseguenza  che la  stessa rappresenta i singoli componenti del raggruppamento operando in loro nome e per loro conto, e non anche in nome proprio e per conto terzi.

Ne  consegue  che,  come  già  chiarito  con il  citato  principio  di  diritto  n.  17  del 2018, i singoli componenti sono tenuti ad emettere la propria fattura nei confronti della  stazione appaltante relativamente ai lavori di competenza effettuati, che la capogruppo può  inoltrare  al  committente.

In  alternativa  la  medesima  può,  d’intesa  con  gli  altri componenti del gruppo, assolvere anche al compito di emettere direttamente le fatture,  ma esclusivamente ”in nome e per contro degli altri”, dando evidenza direttamente nel  documento di aver assolto a tale compito, in conformità a quanto disposto dall’art. 21, commi 1 e 2, lettera n), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

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