Esenzione imposta di bollo fatture esportazioni. Perimetro applicativo ridotto
L’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 va intesa in senso letterale ossia trova applicazione solo in riferimento alle fatture in relazione ad esportazioni di merci e non a quelle emesse in relazione ad operazioni economiche assimiliate alle esportazioni ai soli effetti dell’IVA e del relativo regime.
Cosicchè nessuna esenzione dal bollo spetterà per le fatture emesse a fronte della fornitura di carburante per natanti che hanno le caratteristiche per poter essere inquadrati tra le navi militari adibite alla navigazione in alto mare e con compiti di assistenza in mare e salvataggio (vedi art. 8-bis, decreto IVA)
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 45/2024 .
La questione che verte sull’applicazione dell’art. 15 della tabella allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 era stata sollevata da una società che si occupa di di «commercio di carburanti denaturati (prodotto in sospensione di accisa) come da D.M. n. 255 del 15 dicembre 2015 ex. D.M. n. 577 del 16 novembre 1995 )», in qualità di proprietaria di un impianto di distribuzione carburanti denaturati situato in un porto italiano.
L’art. 15 della tabella allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 prevede una specifica esenzione dall’imposta di bollo per le «Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture proforma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all’esportazione e all’importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all’esportazione».
Come precisato nei documenti di prassi, l’esenzione dall’imposta di bollo si applica alle fatture che risultano ”emesse in relazione ad esportazioni di merci” (art. 8, decreto IVA) e non a quelle emesse in relazione ad operazioni economiche assimiliate alle esportazioni ai soli effetti dell’IVA e del relativo regime (come le operazioni recate dall’art. 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, rubricato ”Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione”), quando non si realizzi un’operazione qualificabile quale esportazione.
Al riguardo, infatti, con la risoluzione 1° agosto 1973, n. 415755 , è stato chiarito che l’art. 15 della tabella allegata al citato decreto n. 642 del 1972 ha confermato, rendendola organicamente permanente, l’esenzione dal bollo delle fatture emesse in relazione all’esportazione di merci consentita dall’art. 2, comma primo , del D.L. 14 aprile 1964, n. 213. L’esenzione si applica anche alle fatture relative a cessioni di merci destinate dall’acquirente all’esportazione (par. 3).
Occorre però tener presente che l’esenzione dall’IVA concessa dall’art. 8, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 [vigente ratione temporis] a favore degli atti economici in oggetto ha un preciso carattere autonomo e non può ritenersi una disposizione di carattere generale, mentre la norma di cui all’art. 15 citato attiene alle fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci e non può avere efficacia per quei documenti emessi per operazioni economiche assimilate alle esportazioni ai soli effetti dell’applicazione dell’IVA