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Piano di rateazione in presenza di debiti scaduti

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Il comma 94, dell’art. 1, Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), ha introdotto il seguente disposto normativo: “per i contribuenti che abbiamo iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate”.

Al riguardo si pone il dubbio se l’ottenimento di un piano di rateazione del debito iscritto a ruolo, e il suo regolare adempimento, sia sufficiente a sbloccare il predetto divieto di compensazione.

Per rispondere occorre partire innanzitutto dall’analisi del testo normativo sopra riportato. Il divieto di compensazione opera in maniera rigorosa quando sono presenti carichi di ruolo per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro, nel senso che la compensazione non è consentita neanche per la parte in eccedenza.

Il momento rilevante è quindi quello in cui la cartella di pagamento o l’accertamento esecutivo siano “scaduti”, e generano un debito extra soglia. Pertanto, pur essendo auspicabile al più presto l’emanazione di un chiarimento di prassi ad hoc, pare potersi ritenere che il blocco non operi nei seguenti casi:

Ipotesi Cosa fare per “disinnescare” il divieto di compensazione
Ruolo Il divieto non opera se il contribuente ha chiesto e ottenuto un piano di rateazione (art. 19, D.P.R. n. 602/1973) entro i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Accertamento esecutivo
  • in caso di impugnazione dell’accertamento esecutivo, è necessario procedere con il pagamento di 1/3 delle imposte e degli interessi entro il termine di impugnazione;
  • in ipotesi di acquiescenza, si dovrà invece pagare l’intero importo intimato con l’accertamento esecutivo a cui si presta acquiescenza.

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