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Ravvedimento speciale. Anche per le violazioni delle dichiarazioni 2023

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Con un emendamento al D.L. n. 215/2023 , c.d. decreto Milleproroghe, viene ampliato il periodo temporale di applicazione delle disposizioni in materia di ravvedimento operoso speciale, ex art. 1, commi da 174 a 178, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio per il 2023).

La chance di ravvedimento, con le riduzioni delle sanzioni a 1/18, è esteso alle violazioni riguardanti le dichiarazioni (IVA, Redditi, IRAP) validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. In precedenza il riferimento temporale si fermava al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti. 

Il versamento del quantum dovuto per la definizione agevolata potrà essere effettuato anche a rate alle seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024. La prima rata slitta al 2 aprile: il 31 marzo 2024 è domenica e il 1° aprile è festivo.  La seconda invece slitta al 1° luglio.  Sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi del 2 per cento annuo.

Oltre a pagare la prima rata al 2 aprile, entro la stessa scadenza sarà necessario rimuovere le irregolarità commesse. Così ad esempio, se è stato omesso un reddito, sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti e della sanzione del 30% di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi del 4% annuo, misura prevista dall’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, con decorrenza dal 3 aprile 2024.

È possibile regolarizzare:

  • tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento operoso ordinario, ex art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione ai periodi d’imposta 2022 e precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata;
  • le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) che non siano individuabili con i controlli automatizzati delle dichiarazioni di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, anche se relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

Non rimane che attendere la pubblicazione della legge di conversione del decreto Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale.

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