Rottamazione-quater. Proroga con effetti sui fermi amministrativi
Un emendamento al D.L. n. 215/2023, c.d. decreto Milleproroghe, riammette alla rottamazione delle cartelle i contribuenti che non hanno pagato le prime due rate alla data del 18 dicembre scorso.
Viene disposto che le prime due rate potranno essere versate entro il prossimo 15 marzo 2023. La proroga riguarda anche la terza rata, in scadenza al 28 febbraio prossimo.
Al contrario di quanto previsto con la proroga del 18 dicembre, termine fissato dal D.L. n. 145/2023 , c.d. decreto Anticipi, nell’emendamento in parola è previsto che troveranno applicazione i 5 giorni di tolleranza ex art. 3, comma 14-bis , D.L. n. 119/2018. Cosicchè, i versamenti potranno essere effettuati in ultima battuta entro il 20 marzo.
Potrebbe accadere che chi non ha pagato le rate della sanatoria al 18 dicembre sia stato già destinatario di un’azione cautelare da parte dell’ADER quale ad esempio un fermo amministrativo.
In tali casi, la rimessione in bonis con il relativo pagamento delle rate, permette di intercettare l’azione di riscossione.
Il fermo amministrativo | |
Cosa | Fermo ammnistrativo ex art. 86 del D.P.R. n. 602/1973. |
Tipo di procedura | Natura cautelare |
Procedura |
Il debitore riceve la comunicazione di “preavviso” contenente i dati identificativi del veicolo (targa), l’elenco delle cartelle/avvisi a cui il fermo è riferito e l’invito a mettersi in regola nei successivi 30 giorni. |
Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento del proprio debito, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, l’Agente della riscossione procede, senza ulteriore comunicazione, con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico (PRA). | |
Veicoli non soggetti a fermo amministrativo (istanza annullamento preavviso di fermo/cancellazione fermo) |
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Cancellazione fermo |
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Sospensione fermo |
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