Bonus edilizi ed errori nei pagamenti a mezzo bonifico bancario
In sede di pagamento delle fatture per ristrutturazione o altri interventi edilizi occorre prestare attenzione alle modalità di compilazione del bonifico al fine di non compromettere il diritto alla detrazione. Vediamo insieme di seguito le casistiche ed i dubbi operativi più comuni con i relativi chiarimenti delle Entrate.
Per fruire della detrazione per gli interventi edilizi è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino:
- causale del versamento, con riferimento alla norma (art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986);
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.
Si ricorda che dal 1° marzo 2024 la ritenuta sui bonifici parlanti per ottenere le agevolazioni fiscali sale dall’8 all’11% per effetto delle previsioni contenute nella legge di bilancio 2024.
Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere assolte con altre modalità.
Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio, è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
SITUAZIONE | CHIARIMENTI DELL’AGENZIA |
Pagamento con bonifico normale in luogo di quello parlante | Per regolarizzare la posizione, è sufficiente farsi rimborsare il bonifico dal fornitore e rifare il bonifico parlante.
Secondo l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 8/E/2017 – punto 3.1), nell’ipotesi in cui vi sia stata, per errore, una anomalia nella compilazione del bonifico, ciò non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, ma solo a condizione che l’impresa attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d’impresa |
Momento di rilevanza della spesa | Nell’ambito di una risposta fornita in occasione di Telefisco 2024 l’Agenzia chiarisce che, in applicazione del principio di cassa, il momento rilevante ai fini dell’effettuazione del bonifico bancario è quello in cui il contribuente dà l’ordine di pagamento alla banca. Il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente da parte della banca attiene ad un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante ed il delegato, irrilevante ai fini fiscali. |
Mancata indicazione numero fattura | Con la circ. n. 28/E/2022 , è stato specificato che la ripetizione del bonifico non si rende necessaria qualora non sia stato indicato il numero della fattura, non pregiudicando tale omissione l’effettuazione della ritenuta di cui al citato art. 25, del D.L. n. 78/2010. |
Interventi parti comuni – Errori inerenti nominativi nella tabella millesimale | Se nella tabella millesimale allegata alla delibera assembleare è stato indicato un unico nominativo per alloggio, mentre le spese sono state sostenute da più soggetti, è necessario attestare sul documento di spesa l’effettivo sostenimento della spesa. |
Ordinante diverso dal beneficiario della detrazione | L’agevolazione spetta anche se l’ordinante è diverso dal soggetto indicato nel bonifico come beneficiario della detrazione ritenendosi comunque “soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa” (circ. n. 17/E/2015 ).
Pertanto, può beneficiare della detrazione anche il contribuente impossibilitato ad eseguire personalmente il bonifico. Resta fermo che nella causale del bonifico deve essere indicato, oltre al riferimento normativo (art. 16-bis TUIR), anche i dati del soggetto beneficiario della detrazione. |
Spese sostenute da più soggetti non intestatari di fatture e/o bonifici | Se la fattura e il bonifico sono intestati ad un solo comproprietario (es. marito) mentre la spesa è sostenuta da entrambi, la detrazione compete anche alla moglie (pur non indicata nei documenti), a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa sostenuta da quest’ultima. |
Fattura elettronica e spese sostenute da più soggetti | Posto che la fattura elettronica non può essere cointestata a più soggetti, se le spese di recupero edilizio sono state sostenute da più contribuenti è necessario integrare il documento e annotare il nominativo degli ulteriori soggetti, insieme alla percentuale di spesa nei campi a descrizione libera. |