Rivalutazione con affrancamento: l’errore nel quadro RQ non sanabile con ravvedimento
L’adesione al regime del riallineamento fiscale, perfezionata dal contribuente con il pagamento dell’imposta sostitutiva, non può essere corretta, ma per la maggiore somma versata può essere eventualmente presentata istanza di rimborso.
La società che, per errore, ha optato nella dichiarazione dei redditi per un regime diverso da quello prescelto non può rettificare l’opzione né con il ravvedimento operoso, con cui è possibile definire le irregolarità fiscali, né con la remissione in bonis se ha poi tenuto con il versamento in F24 un comportamento coerente con l’opzione originaria. È quanto chiarisce la risposta a interpello n. 42 del 9 febbraio 2024 .
Il chiarimento è richiesto da una società che, nella dichiarazione dei redditi 2019, ha esercitato una opzione diversa da quella che intendeva effettuare. Nello specifico, ha erroneamente optato per il riallineamento dei valori exarticolo 176, comma 2-ter, del Tuir invece che per il riallineamento previsto dall’articolo 1 , commi da 696 a 704, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020).
La società si è chiesta se fosse possibile rimediare presentando una dichiarazione integrativa con i dati esatti ricorrendo al ravvedimento operoso e chiedendo la rettifica del codice tributo indicato nel modello F24 mediante pratica Civis. In caso di risposta negativa, l’istante ritiene di poter sanare l’errore recuperando la somma tramite credito d’imposta, in linea con l’articolo 3, commi 2 e 3, del D.M. n. 86/2002 in tema di rivalutazioni e riallineamento di valori.
L’Agenzia delle entrate non condivide nessuna delle due soluzioni formulate dal contribuente.
L’Amministrazione, dopo aver ricordato che il regime introdotto dalla legge di bilancio 2020 ha previsto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione, richiama i documenti di prassi con cui l’Agenzia ha già fornito chiarimenti in materia e menziona, in particolare, le circolari n. 14/E/2017, n. 13/E/2014, n. 11/E/2009 e n. 6/E/2022, e la risoluzione n. 362/E/2008.
In sintesi, emerge il principio per cui ai fini del perfezionamento della rivalutazione agevolata disciplinata dal Bilancio 2020 rileva la corretta compilazione del quadro RQ nella dichiarazione annuale in cui l’opzione stessa è esercitata, ossia indicando il riallineamento nella sezione XXII-B del quadro RQ.
L’istante, come già detto, ha effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva indicando nel modello F24 il codice tributo 1126, corrispondente all’imposta sostitutiva prevista in caso di riallineamento fiscale ai sensi dell’articolo 176 del Tuir, confermando, in tal modo, l’opzione espressa nella dichiarazione dei redditi 2020 attraverso la compilazione della sezione VI-A del quadro RQ.
Ciò detto, l’Agenzia spiega perché la società non può né riparare all’errore tramite ravvedimento operoso né recuperare l’imposta sostitutiva versata tramite il riconoscimento di un credito d’imposta.
Il ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997) è applicabile, infatti, per sanare spontaneamente una irregolarità fiscale di tipo formale tramite il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi e della sanzione in misura ridotta in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione stessa. L’istituto in questione non può, invece, essere utilizzato per modificare scelte o correggere errori oppure omissioni compiuti in applicazione di regimi opzionali.
La soluzione per recuperare i benefici fiscali di regimi opzionali da parte di soggetti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti e di un comportamento concludente è, semmai, la remissione in bonis. Ma anche questa chance non è utilizzabile dall’istante. Per beneficiare di tale istituto, infatti, è necessario, tra l’altro, effettuare l’adempimento richiesto per applicare l’agevolazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi, ha precisato la circolare n. 38/E/2012, “come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso”, requisito non rinvenibile nel caso oggetto dell’interpello per superamento del termine. Tra l’altro, aggiunge l’Agenzia, il beneficio della remissione in bonis non può essere fruito nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento dell’obbligo di comunicazione o dell’adempimento di natura formale rappresenti un mero ripensamento.
Per la maggiore imposta sostitutiva versata a causa dell’errore, può essere presentata istanza entro i termini dal medesimo previsti (48 mesi dal versamento), illustrando all’ufficio competente i motivi per i quali il versamento va considerato indebito.
Mancano invece i requisiti per il riconoscimento di un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3, del D.M. n. 86/2002, attribuibile, prevede la norma di riferimento, quando “il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell’ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti”.