CU 2024 locazioni brevi. Ritenute su eventuali penali o caparre
Gli intermediari immobiliari e i portali telematici tipo Airbnb, se incassano o intervengono nel pagamento del canone di locazione o dei corrispettivi lordi da locazione breve, devono operare una ritenuta nella misura del 21 per cento e conservare i dati dei pagamenti. Tali pagamenti devono essere oggetto dapprima di certificazione unica e poi di 770.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 4 del D.L. n. 50/2017, gli intermediari che intervengono nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve operano all’atto del pagamento al beneficiario (locatore) una ritenuta del 21% sul relativo ammontare e provvedono al versamento con le modalità di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e alla relativa certificazione ai sensi dell’art. 4 del regolamento di cui al D.P.R. n. 322 del 1998.
Gli intermediari tenuti ad operare la ritenuta (codice tributo 1919) sono individuati dalla norma in coloro che intervengono nel pagamento o nella riscossione del canone (circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E/2017 ). La ritenuta deve essere operata anche qualora l’intermediario abbia delegato soggetti terzi all’incasso del canone e all’accredito del relativo importo al locatore.
All’atto della ricezione della CU 2024 da parte dei locatori, questi dovranno controllare la corretta applicazione della ritenuta del 21% sull’importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve, tenendo conto di quanto di seguito riportato.
Applicazione della ritenuta del 21% | |
Penali ed eventuali caparre | No |
Rimborsi spesa forfettari | Sì |
Rimborsi spesa analitici | No |
Lato intermediario, la compilazione della certificazione unica “Compilazione dati fiscali – Certificazione redditi – Locazioni brevi”, avviene sulla base di specifiche indicazioni operative.
Particolare attenzione merita la compilazione del punto 1 della CU locazioni brevi.
In particolare, nell’ipotesi in cui l’esposizione dei dati viene effettuata in forma aggregata, nel punto 1 va riportato il numero complessivo dei contratti stipulati relativi alla singola unità immobiliare. Nell’ipotesi di esposizione dei dati in forma analitica, il punto 1 non deve essere compilato. per ogni singola unità immobiliare, l’esposizione dei dati relativi ai contratti di locazione deve essere effettuata adottando sempre il medesimo criterio, o in forma aggregata o in forma analitica. Il punto “N. contratti locazione” deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui l’esposizione dei dati viene effettuata in forma aggregata.