Super ACE per i periodi d’imposta “anomali”
Con la risposta ad interpello n. 32/E del 7 febbraio 2024 , l’Agenzia delle entrate interviene sull’ambito applicativo della Super Ace di cui all’art. 19 del D.L.n. 73/2021 per contribuenti con esercizio “ultrannuale”.
La fattispecie analizzata riguarda una Srl unipersonale costituita con atto notarile in data 3 dicembre 2020, il cui statuto:
- fissa la chiusura degli esercizi sociali al 31 dicembre di ogni anno,
- con la precisazione che il primo esercizio iniziato il 3 dicembre 2020 si è chiuso il 31/12/2021,
- quelli successivi coincidono invece con l’anno solare.
L’Istante, dunque, ha un primo periodo d’imposta ”allargato”, compreso tra il 3/12/2020 ed il 31/12/2021.
Alla luce del chiaro tenore letterale delle disposizioni di riferimento, che riconosce il beneficio in esame per il ”periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020”, l’Agenzia chiarisce che, nel caso di specie, l’utile dell’esercizio 2021 dovrebbe valere quale incremento ACE nell’esercizio 2022 nel quale è intervenuta l’assemblea che ha approvato il bilancio da cui tale utile emerge.
Resta fermo, in ogni caso, che il tasso di rendimento nozionale, pari al 15%, da applicare ai fini del calcolo dell’agevolazione Super ACE, non dovrà essere ragguagliato alla durata del periodo di imposta superiore a dodici mesi come invece previsto nella determinazione dell’ACE cd. ”ordinaria”.
In particolare, infatti, nella quantificazione dell’ACE cd. ”ordinaria”, il rendimento figurativo del nuovo capitale proprio previsto dal legislatore per ciascun anno d’imposta da agevolare si riferisce ad un periodo temporale di durata annuale, per cui eventuali periodi d’imposta di durata inferiore o superiore all’anno impongono la necessità di ragguagliare il suddetto tasso.
Nell’agevolazione cd. ”rafforzata”, invece, tale meccanismo di ragguaglio è da considerarsi applicabile solo nell’ipotesi di periodo di imposta inferiore all’anno, ma non opera in caso di periodo di imposta superiore all’anno solare.
Ciò poiché il ”rendimento figurativo” del nuovo capitale proprio, indicato al fine di agevolare le imprese a seguito della crisi pandemica, rappresenta comunque la ”misura massima” del beneficio consentita dal legislatore.