Contribuenti forfettari e acquisti di servizi intra Ue: le conseguenze ai fini IVA
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 28 agosto 2015, n. 75/E e nella circolare 4 aprile 2016, n. 10/E ha chiarito che nel caso di prestazioni di servizi generiche ricevute da un committente soggetto passivo d’imposta comunitario, l’IVA è sempre assolta in Italia.
Ne consegue che l’acquirente italiano in regime forfettario è tenuto:
- ad iscriversi al VIES;
- ad integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario, ai sensi dell’art. 46, comma 1, D.L. n. 331/1993, indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza diritto alla detrazione dell’imposta (a nulla rilevando la liquidazione mensile o trimestrale dell’IVA). Il versamento avviene tramite modello F24 indicando, come codice tributo, il mese di riferimento.
Considerando che non è ammessa in detrazione l’IVA sulle fatture oggetto di integrazione, il contribuente in regime forfettario è tenuto a versare l’IVA derivante dall’integrazione della fattura estera.
A differenza del regime previsto per gli acquisti intracomunitari di beni, nell’ipotesi di acquisti di servizi non sono previste soglie minime. Considerando i limiti dimensionali di tali contribuenti “di fatto” non sussiste l’obbligo di compilazione dei modelli INTRASTAT.
In coerenza con il dettato normativo, resta fermo che i contribuenti che applicano il regime forfetario non sono tenuti a redigere e presentare la dichiarazione annuale IVA 2024 per il periodo d’imposta 2023, e ciò anche in presenza di acquisti di servizi intra Ue.