Credito d’imposta beni strumentali. Recupero in 8 anni se i beni sono destinati a diverso impiego
In ipotesi di decadenza del credito d’imposta per destinazione dei beni agevolati ad un uso diverso da quello ammesso dalla norma istitutiva dell’agevolazione (ex art. 8, comma 2, lettera a), Legge n. 62/2001) è da ritenersi legittimo l’atto di recupero emesso dell’Agenzia delle Entrate nel termine lungo di otto anni.
In sintesi, è questo l’orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 34419/2023.
Con la sentenza n. 1662/36/14 del 31 marzo 2014, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da una società avverso la sentenza n. 50/25/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento relativo agli anni d’imposta 2006 e 2007, concernente il recupero di un’agevolazione riconosciuta per l’acquisto di beni strumentali posta indebitamente in compensazione.
L’avviso di accertamento era stato emesso in quanto la società contribuente – dopo avere acquistato due macchine per la stampa in rotativa, da utilizzarsi in via esclusiva per la produzione di prodotti editoriali in lingua italiana, così beneficiando del credito d’imposta di cui all’art. 8, comma 2, lett. a), Legge 7 marzo 2001, n. 62 – aveva utilizzato dette rotative anche per altri prodotti editoriali, non in lingua italiana, così perdendo il diritto all’agevolazione.
La CTR respingeva l’appello della società evidenziando che: a) il Ministero dello sviluppo economico aveva disconosciuto l’agevolazione; b) le rotative acquistate non erano state utilizzate per intero per la produzione editoriale in lingua italiana.
Da qui, si arriva alla sentenza, Cassazione, sentenza n. 34419/2023 , in base alla quale è da ritenersi legittimo l’atto di recupero emesso dell’Agenzia delle Entrate nel termine lungo di otto anni in ipotesi di decadenza del credito d’imposta per destinazione dei beni ad un uso diverso da quello ammesso dalla norma istitutiva dell’agevolazione qui in parola. In siffatta ipotesi, il credito è da ritenersi inesistente, legittimando in tal modo l’applicazione del termine più lungo per l’accertamento.