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Violazioni liquidazioni periodiche alla prova del quadro VH

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In base alle istruzioni di compilazione del modello IVA 2024, periodo d’imposta 2023, il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).

In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della dichiarazione.

Nell’ipotesi particolare in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del quadro VH (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”. Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel quadro in parola, questo non va compilato.

In base a quanto detto fin qui, l’eventuale omesso invio della Li.PE. può essere sanato con la dichiarazione IVA, con la compilazione del quadro VH.

Dal punto di vista sanzionatorio, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Si veda il comma 2-ter dell’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997.

In ipotesi di mancata/parziale/errata effettuazione della comunicazione, adempimento propedeutico ai fini della dichiarazione annuale (vedi risoluzione, Agenzia delle Entrate n. 104/2017 ):

  • qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA,
  • è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata.

Detto obbligo di invio, invece, viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione.

In particolare se, con la dichiarazione annuale, tramite il quadro VH, sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter , del D.Lgs. n. 471/1997, eventualmente ridotta.

Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione integrativa, versando la sanzione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997 (dal 90 al 180%), eventualmente ridotta ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472/1997,  nonché quella di cui all’art. 11, comma 2-ter , del D.Lgs. n. 471/1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

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