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Commercialista sospeso. Obblighi di fatturazione in capo al sostituto

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Con il Pronto Ordini n. 2/2024, il CNDCEC ha analizzato la situazione di un commercialista, temporaneamente sospeso dall’esercizio della professione, che ha provveduto ad affidare la gestione temporanea dello studio professionale ad altri colleghi.

A tal fine, è stato specificato dall’istante che i patti e le condizioni indicate nei contratti di prestazione professionale in essere tra l’iscritto sospeso e i clienti rimarranno invariati e che non saranno sottoscritti nuovi contratti tra i detti clienti e i colleghi nominati.

A tal proposito il CNDCEC ha espresso un parere di segno opposto.

Nell’ordinamento professionale non vi sono norme che regolano tutte le fasi della gestione temporanea dello studio professionale di un iscritto sospeso ad opera di altri colleghi. Gli unici riferimenti si rinvengono nel codice deontologico della professione e sono l’art. 15, comma 1, secondo cui “Costituisce assistenza reciproca anche la disponibilità del professionista alla sostituzione nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all’Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero oggettiva difficoltà”, l’art. 16, comma 9, secondo cui “In caso di sospensione, o di altro temporaneo impedimento di un professionista, il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche” e l’art. 42, comma 1, secondo cui “È vietato al professionista favorire l’esercizio abusivo della professione”.

Da tali precetti si può ricavare che la gestione temporanea dello studio di un collega sospeso che ne abbia fatto richiesta all’Ordine:

  • è manifestazione del principio di assistenza reciproca tra colleghi,
  • non costituisce un favoreggiamento dell’esercizio abusivo della professione del sospeso e
  • deve avvenire con particolare diligenza anche al fine di conservarne le caratteristiche.

Fermo restando che, come sopra riferito, non v’è una regolamentazione specifica, per una corretta gestione temporanea dello studio che tenga conto degli interessi dei clienti, dei colleghi subentranti e del collega sospeso, possono fornirsi i seguenti suggerimenti, i quali valgono nel caso in cui – come quello oggetto del quesito – il professionista sospeso sia titolare di uno studio individuale (e non nei casi in cui questo sia socio di una STP o associato di una associazione professionale, situazioni nelle quali i rapporti economici attivi, con i clienti, e passivi, con fornitori, dipendenti e terzi, possono proseguire in capo al soggetto collettivo, fermo restando il divieto, per l’iscritto sospeso, di svolgere ogni attività professionale).

In primo luogo, il rapporto tra i colleghi subentranti e il collega sospeso inerente alla gestione temporanea dello studio di quest’ultimo dovrebbe essere regolamentato in merito alla durata, alle attività richieste e al compenso, tenendo altresì conto di quanto precisato nel prosieguo.

Considerato che l’iscritto sospeso non può svolgere alcuna attività rientrante nell’oggetto della professione, appare opportuno che si instauri un rapporto professionale, di durata temporanea, tra i clienti dell’iscritto sospeso e i colleghi subentranti.

Poiché l’attività professionale in favore dei clienti dell’iscritto sospeso verrà svolta dai colleghi subentranti, a questi ultimi dovrà essere conferito l’incarico dai detti clienti (si pensi, ad esempio, all’invio delle dichiarazioni dei redditi: l’incaricato alla trasmissione non potrà che essere il collega subentrante).

Infatti, lo svolgimento delle attività professionali da parte dei colleghi subentranti in nome dell’iscritto sospeso e, quindi, spendendo il nome di quest’ultimo, appare contrario agli effetti della sanzione della sospensione disciplinare, la quale per l’appunto vieta lo svolgimento di ogni attività professionale da parte del sospeso. Ad ogni modo, tale rapporto potrà avere ad oggetto i medesimi patti e condizioni pattuiti tra i clienti e l’iscritto sospeso, visto che l’art. 16, comma 9, prevede che il sostituto svolga l’attività preservando le caratteristiche dello studio.

Per le medesime ragioni indicate al paragrafo precedente si ritiene che anche la fatturazione dei corrispettivi ai clienti dovrà essere effettuata direttamente dai colleghi subentranti e non dall’iscritto sospeso.

Infatti, essendo a quest’ultimo preclusa ogni attività della professione, anche i compensi per le attività svolte dai colleghi subentrati non potranno che essere destinati a questi ultimi. In egual modo, le spese derivanti dalla gestione temporanea dello studio dovranno essere affrontate dai colleghi subentranti in base alle provviste dello studio derivanti dall’attività da questi svolte.

Infatti, tenuto conto che i rapporti giuridici in essere (ad esempio, locazione, utenze, servizi e contratti di lavoro dipendente o autonomo) sono intestati al collega sospeso e considerato che i subentranti svolgeranno l’attività temporaneamente, si ritiene che questi possano continuare ad essere intestati al collega sospeso e i relativi pagamenti potranno essere effettuati dai subentranti, anche a nome del collega sospeso, utilizzando, se capienti, le risorse derivanti dall’attività svolta “in sostituzione” di quest’ultimo, mentre se insufficienti queste dovranno essere integrate dal sospeso stesso.

Infine, secondo il CNDCEC, la sospensione dell’iscritto dall’esercizio della professione incide anche sulle attività partecipative alla vita dell’Ordine. Infatti, tenuto conto che ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 139/2005 l’iscritto sospeso non può partecipare all’Assemblea per l’elezione del Consiglio dell’Ordine, per la medesima ragione lo stesso non potrà partecipare alle commissioni di studio dell’Ordine.

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