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Assunzioni 2024: super deduzione in arrivo

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L’art. 4  del D.Lgs. n. 216/2023 ha rimodulato gli incentivi nei confronti degli operatori economici che procedono ad effettuare investimenti e/o nuove assunzioni.  In particolare, per il periodo d’imposta 2024:

  • viene introdotta una nuova agevolazione riferita alle assunzioni di lavoratori 
  • è parallelamente abrogata l’agevolazione ACE.
Super deduzione per le assunzioni 2024
Periodo d’imposta agevolato
  • per il solo periodo d’imposta 2024 per i soggetti con esercizio “solare”
Beneficiari
  • titolari di reddito d’impresa;
  • esercenti arti e professioni che abbiano esercitato l’attività per 365 giorni (cioè per l’intero anno) nel periodo d’imposta. L’art. 5 del Decreto ha disposto, inoltre, l’abrogazione dell’agevolazione ACE a decorrere dal 2024 facendo salvo l’utilizzo di eventuali eccedenze pregresse a fine 2023 (o il loro ulteriore riporto in avanti);
  • società di capitali/enti commerciali (e stabili organizzazioni di soggetti non residenti);
  • enti non commerciali, in relazione all’eventuale reddito di impresa conseguito;
  • società di persone (snc, sas);
  • imprese individuali;
  • lavoratori autonomi e associazioni professionali.
Esclusi
  • imprese in liquidazione ordinaria;
  • assoggettate a liquidazione giudiziale;
  • altri istituti liquidatori di cui al Codice della crisi d’impresa: concordato preventivo, concordato minore, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, accordi/piani di ristrutturazione da cui deriva l’estinzione dell’impresa.

N.B. Forfettari: non è chiaro se possono rientrare (essi forfettizzano i costi deducibili). Il limite per le spese per l’impiego di lavoratori (euro 20.000) difficilmente potrebbe comportare l’insorgere della deduzione.

Start-up: esclusi dall’agevolazione i soggetti che hanno aperto P. Iva nel 2023.

Requisiti
  • deve sussistere l’ “incremento occupazionale” al termine del periodo;
  • se il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2024 (non va operato alcun “ragguaglio”) è superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (2023 – dato medio). Le modalità del calcolo della media 2023 andranno stabilite da un apposito decreto attuativo.
Agevolazione
  • Deduzione del 20% calcolata sul costo del personale

N.B.  L’art. 5 del Decreto ha disposto, inoltre, l’abrogazione dell’agevolazione ACE a decorrere dal 2024 facendo salvo l’utilizzo di eventuali eccedenze pregresse a fine 2023 (o il loro ulteriore riporto in avanti).

Base imponibile
  • La voce di costo sulla quale applicare la maggiorazione del 20% è calcolata come minor importo tra i seguenti costi del periodo 2024:
    • costo “pieno” dei nuovi assunti a tempo indeterminato;
    • incremento, rispetto al periodo precedente, del costo complessivo del personale (voce B.9 CE).
Criteri di imputazione
  • il costo del personale dipendente va imputato temporalmente:
    • per le imprese: col principio di competenza (anche per le imprese in contabilità semplificata);
    • per i professionisti: col criterio di cassa, ad eccezione del TFR, rilevato per competenza.
Maggiorazione per determinate categorie di dipendenti
  • lavoratori molto svantaggiati (art. 2, n. 99), Reg. (UE) n. 651/2014 (rego2014061700651);
  • persone con disabilità ex art. 1, Legge n. 68/1999;
  • persone svantaggiate ex art. 4, Legge n. 381/91;
  • ex degenti di ospedali psichiatrici (anche giudiziari);
  • soggetti in trattamento psichiatrico;
  • tossicodipendenti;
  • alcolisti;
  • minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
  • persone detenute/internate negli istituti penitenziari;
  • condannati/internati ammessi alle misure alternative e al lavoro all’esterno, ex art. 21, Legge n. 354/1975;
  • donne di qualsiasi età con almeno 2 figli minori o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nel Mezzogiorno ed aree di cui all’art. 2, n. 4), lett. f), Reg. (UE) n. 651/2014 (rego2014061700651) , annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro;
  • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all’art. 5-bis, D.L. n. 93/2013 , da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
  • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile di cui all’art. 27, comma 1, D.L. n. 48/2023 ;
  • lavoratori con sede di lavoro situata in regioni con PIL pro capite 2018 < 75% della media UE (Basilicata, Calabria, Campani, Puglia e Sicilia) o con PIL pro capite 2018 < 90% della media UE (Abruzzo, Molise e Sardegna), ed un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  • già beneficiari del reddito di cittadinanza (artt. da 1 a 13, D.L. n. 4/2019) che siano decaduti dal beneficio (ex art. 1, commi 313 e 318 , L. n. 197/2022) e non presentino i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione (ex art. 1 e segg., D.L. n. 48/2023).
Esempio Architetto nel 2023 aveva in organico n. 2 dipendenti. Nel 2024 procede ad assumere 1 dipendente a tempo indeterminato, sostenendo una spesa per ulteriori 25.000. Egli dedurrà nella propria Dichiarazione dei redditi, come costo del lavoro ordinario, 125.000 euro  e tra i componenti negativi deducibili: 5.000 (20% di 25.000 euro).

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