Periodo d’imposta agevolato |
- per il solo periodo d’imposta 2024 per i soggetti con esercizio “solare”
|
Beneficiari |
- titolari di reddito d’impresa;
- esercenti arti e professioni che abbiano esercitato l’attività per 365 giorni (cioè per l’intero anno) nel periodo d’imposta. L’art. 5 del Decreto ha disposto, inoltre, l’abrogazione dell’agevolazione ACE a decorrere dal 2024 facendo salvo l’utilizzo di eventuali eccedenze pregresse a fine 2023 (o il loro ulteriore riporto in avanti);
- società di capitali/enti commerciali (e stabili organizzazioni di soggetti non residenti);
- enti non commerciali, in relazione all’eventuale reddito di impresa conseguito;
- società di persone (snc, sas);
- imprese individuali;
- lavoratori autonomi e associazioni professionali.
|
Esclusi |
- imprese in liquidazione ordinaria;
- assoggettate a liquidazione giudiziale;
- altri istituti liquidatori di cui al Codice della crisi d’impresa: concordato preventivo, concordato minore, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, accordi/piani di ristrutturazione da cui deriva l’estinzione dell’impresa.
N.B. Forfettari: non è chiaro se possono rientrare (essi forfettizzano i costi deducibili). Il limite per le spese per l’impiego di lavoratori (euro 20.000) difficilmente potrebbe comportare l’insorgere della deduzione.
Start-up: esclusi dall’agevolazione i soggetti che hanno aperto P. Iva nel 2023. |
Requisiti |
- deve sussistere l’ “incremento occupazionale” al termine del periodo;
- se il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2024 (non va operato alcun “ragguaglio”) è superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (2023 – dato medio). Le modalità del calcolo della media 2023 andranno stabilite da un apposito decreto attuativo.
|
Agevolazione |
- Deduzione del 20% calcolata sul costo del personale
N.B. L’art. 5 del Decreto ha disposto, inoltre, l’abrogazione dell’agevolazione ACE a decorrere dal 2024 facendo salvo l’utilizzo di eventuali eccedenze pregresse a fine 2023 (o il loro ulteriore riporto in avanti). |
Base imponibile |
- La voce di costo sulla quale applicare la maggiorazione del 20% è calcolata come minor importo tra i seguenti costi del periodo 2024:
- costo “pieno” dei nuovi assunti a tempo indeterminato;
- incremento, rispetto al periodo precedente, del costo complessivo del personale (voce B.9 CE).
|
Criteri di imputazione |
- il costo del personale dipendente va imputato temporalmente:
- per le imprese: col principio di competenza (anche per le imprese in contabilità semplificata);
- per i professionisti: col criterio di cassa, ad eccezione del TFR, rilevato per competenza.
|
Maggiorazione per determinate categorie di dipendenti |
- lavoratori molto svantaggiati (art. 2, n. 99), Reg. (UE) n. 651/2014 (rego2014061700651);
- persone con disabilità ex art. 1, Legge n. 68/1999;
- persone svantaggiate ex art. 4, Legge n. 381/91;
- ex degenti di ospedali psichiatrici (anche giudiziari);
- soggetti in trattamento psichiatrico;
- tossicodipendenti;
- alcolisti;
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
- persone detenute/internate negli istituti penitenziari;
- condannati/internati ammessi alle misure alternative e al lavoro all’esterno, ex art. 21, Legge n. 354/1975;
- donne di qualsiasi età con almeno 2 figli minori o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nel Mezzogiorno ed aree di cui all’art. 2, n. 4), lett. f), Reg. (UE) n. 651/2014 (rego2014061700651) , annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro;
- donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all’art. 5-bis, D.L. n. 93/2013 , da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
- giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile di cui all’art. 27, comma 1, D.L. n. 48/2023 ;
- lavoratori con sede di lavoro situata in regioni con PIL pro capite 2018 < 75% della media UE (Basilicata, Calabria, Campani, Puglia e Sicilia) o con PIL pro capite 2018 < 90% della media UE (Abruzzo, Molise e Sardegna), ed un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- già beneficiari del reddito di cittadinanza (artt. da 1 a 13, D.L. n. 4/2019) che siano decaduti dal beneficio (ex art. 1, commi 313 e 318 , L. n. 197/2022) e non presentino i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione (ex art. 1 e segg., D.L. n. 48/2023).
|
Esempio |
Architetto nel 2023 aveva in organico n. 2 dipendenti. Nel 2024 procede ad assumere 1 dipendente a tempo indeterminato, sostenendo una spesa per ulteriori 25.000. Egli dedurrà nella propria Dichiarazione dei redditi, come costo del lavoro ordinario, 125.000 euro e tra i componenti negativi deducibili: 5.000 (20% di 25.000 euro). |