Detrazione Iva a cavallo d’anno con regole ad hoc
Per individuare le regole sottese all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti è utile rifarsi alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/2018.
La detrazione richiede la presenza di due requisiti assoluti ossia:
- oltre al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione,
- anche quello di presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.
Inoltre, ai fini della detrazione, la fattura deve essere annotata nel registro IVA degli acquisti.
I presupposti normativi alla base dell’esercizio della detrazione sono da ricondursi all’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, comma 1, secondo periodo:
Entro il medesimo termine (16 di ciascun mese) di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (c.d. retrodatazione), fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Tali indicazioni vanno rapportate con le indicazioni di cui all’art. 19 (e 25 del D.P.R. n. 633/1972). Articolo in base al quale, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Detto ciò, rispetto alle fatture ricevute a cavallo d’anno non è possibile far concorrere alla liquidazione del mese N le fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese n+1; ipotizziamo una fattura datata 30 dicembre 2023, ricevuta e annotata in data 11 gennaio 2024: in questo caso l’imposta di cui alla fattura ricevuta a gennaio, pur riferita ad un’operazione di dicembre 2023, concorrerà alla liquidazione di gennaio.
Al più tardi, la detrazione potrà essere esercitata nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2024 – 30 aprile 2025.
Si applicherebbero le regole ordinarie ossia imputazione in dichiarazione IVA 2024 (periodo d’imposta 2023), laddove la fattura fosse stata ricevuta a dicembre e solo per dimenticanza annotata a gennaio. Con separata annotazione nel registro degli acquisti. L’imposta non è computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2023.
Lato cessionario, questi, in qualsiasi caso, farà confluire l’IVA della suddetta operazione nell’ultimo mese o trimestre 2023.