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Regime forfettario

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La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha reintrodotto la lett. d-ter) nel comma 57 , art. 1, della Legge n. 190/2014. Tale previsione ha, di fatto, ripristinato l’esclusione dal regime forfettario per coloro che, nel periodo d’imposta precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR), per un importo superiore a 30.000 euro. La verifica è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente. Di seguito si riepilogano le fattispecie più frequenti legate al possesso di redditi di lavoro dipendente con i relativi chiarimenti di prassi.

TIPOLOGIA DI EMOLUMENTO I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Redditi di pensione Ai fini della causa ostativa non assume rilievo alcuno il fatto che il pensionamento sia obbligatorio in termini di legge (riposta ad interpello n. 427/2021 ). Con risposta ad istanza di interpello n.  311/2023 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nella determinazione del limite di 30.000 euro, rilevano anche le pensioni di vecchiaia “estere”, a nulla rilevando il fatto che siano imponibili ovvero esenti dall’IRPEF.
Arretrati reddito di lavoro dipendente Ai fini del computo dei 30.000 euro non vanno considerati gli emolumenti arretrati assoggettati a tassazione separata (ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b) del TUIR). Per determinare il limite dei 30.000 euro rilevano quindi solo i redditi percepiti in via ordinaria mentre sono da escludere le somme soggette a tassazione separata (risposta ad interpello n. 102/2020 ).
Premi di risultato Ai fini del computo del limite di 30.000 euro di redditi di lavoro dipendente e assimilati, vanno considerate le somme erogate a titolo di premi di risultato in virtù di contratti collettivi assoggettati all’imposta sostitutiva del 10% (risposta ad interpello n. 398/2020 ).
Redditi conseguiti all’estero Rientrano nella causa ostativa anche i rapporti di lavoro instaurati all’estero (riposte di interpello nn. 359/2020 , 81/2021 e 257/2021 ).

La verifica di tale soglia è irrilevante, quindi la causa di esclusione non opera, se il rapporto di lavoro è cessato nel corso del periodo d’imposta. A diverse conclusioni si arriva qualora, dopo la cessazione nel rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta, il contribuente:

  • ha percepito reddito di pensione;
  • ha iniziato una nuova attività lavorativa, la quale è ancora in essere al termine del periodo d’imposta.

Nelle due ipotesi sopra citate i redditi conseguiti dal contribuente devono essere sommati a quelli percepiti a titolo di redditi di lavoro dipendente.

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