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Proroga 2° acconto. Calcolo interessi e compilazione dell’F24

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Il 16 gennaio scadrà la prima delle 5 rate dell’acconto delle imposte 2023, come da proroga prevista dall’art. 4 del D.L. n. 145/2023, c.d. decreto Anticipi. Sarà possibile versare anche in unica soluzione.

L’articolo citato prevede che  «per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Proroga 2° acconto al 16 gennaio
Cosa Versamento 2° acconto o unica rata di acconto delle imposte 2023 in scadenza ordinaria al 30 novembre 2023.
 

 

Imposte interessate

  • IRPEF;
  • imposta sostitutiva regime di vantaggio;
  • imposta sostitutiva per il regime forfetario;
  • cedolare secca;
  • IVIE;
  • IVAFE;
  • imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
  • ecc.
Contribuzione INPS e INAIL Esclusa dalla proroga. L’esclusione riguarda anche i versamenti oltre il minimale reddituale dovuti da artigiani e commercianti.
 

 

 

 

Soggetti esclusi dalla proroga 

  • Società di capitali;
  • società di persone;
  • enti commerciali e non commerciali;
  • persone fisiche non titolati di partita IVA;
  • soci di società di persone o Srl in regime di trasparenza fiscale se non titolari di partita IVA;
  • collaboratori di impresa familiare (o coniugi di aziende coniugali);
  • ecc.
Scadenza versamento unico 16 gennaio.
Rate  Da gennaio a maggio 2024, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Come da circolare Agenzia delle Entrate, n. 31/E 2023 , ai fini della verifica del superamento della soglia di 170mila euro, occorre fare riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’art. 57 del TUIR, dichiarati per il periodo d’imposta 2022. Al riguardo, con specifico riferimento a questi ultimi, tenuto conto del dato letterale della norma, che fa generale riferimento ai ricavi, occorre prendere in considerazione l’intera categoria degli stessi di cui all’art. 85 del TUIR.

Circa la compilazione dell’F24, secondo AssoSoftware, in base alle informazioni non ufficiali ricevute dall’Agenzia delle Entrate, non sarà necessario indicare il numero di rata versata.

Sugli interessi da pagare sulle rate successive alla prima, dal 17 gennaio in avanti, questi saranno così individuati.

Rata Interessi
1° rata 0%
0,33%
0,66%
0,99%
1,32%

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