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Istituti di moneta elettronica. Obblighi di comunicazione al via

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Dallo scorso 1° gennaio 2024, sono diventate pienamente operative le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 153/2023 che dà attuazione alla Direttiva Ue n. 284/2020 sui nuovi obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento.

Nello specifico, a partire dal 1° gennaio 2024 tutti gli organismi individuati nell’art. 1, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 11/2010, fra cui istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, banche e intermediari finanziari, sono tenuti a conservare i dati sugli acquisti transfrontalieri relativi a ciascun trimestre e a trasmetterli all’Agenzia.

L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, provvederà a inserire le informazioni nel sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (Cesop) che consente l’incrocio dei dati al fine di contrastare le frodi IVA.

Di conseguenza, è stato aggiornato il decreto IVA , che ha accolto il Titolo II-bis con le nuove misure contenute negli articoli da 40-bis a 40-sexies. L’art. 40-ter precisa che “Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell’Unione europea e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo”.

I servizi di pagamento che interessano le nuove disposizioni sono tutti i servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento e di eseguire le relative operazioni, come prelievi, trasferimenti di fondi, addebiti, bonifici ecc. (art. 1, comma 2, lettera h-septies del D.Lgs. n. 385/1993).

Le informazioni da conservare sono tutti i dati che identificano in modo sicuro il prestatore dei servizi di pagamento, fra cui il BIC, la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento, il numero IVA o il codice fiscale nazionale dello stesso beneficiario, l’Iban, i dettagli del pagamento (art. 40-sexies ).

Con il provvedimento, prot. 40675 del 30 novembre 2023 , l’Agenzia delle Entrate ha fissato le disposizioni attuative della misura, finalizzata al contrasto delle frodi IVA: “Comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero ai sensi dell’art. 40-quaterdel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972”.

In data 14 dicembre la stessa Agenzia delle Entrate ha pubblicato delle FAQ sull’adempimento in parola, sulla base delle linee guida e delle FAQ pubblicate dalla Commissione Europea.

Ad esempio, è stato chiarito che se la casa madre vuole effettuare l’invio della comunicazione sui servizi di pagamento (art. 40-quater, D.P.R. n. 633/1972 ) per conto della branch italiana, deve essere registrata nella sezione “Indagini finanziarie” del REI. Inoltre, nella comunicazione la casa madre deve essere indicata come SendingPSP, mentre la branch italiana deve essere indicata come ReportingPSP.

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