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Compensazioni in F24. Pagamento nell’anno nuovo anche se il credito scade prima

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La norma in base alla quale i versamenti e gli adempimenti con scadenza al sabato o alla domenica, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo, opera anche laddove il primo giorno utile per effettuare il versamento cade nell’anno successivo e l’utilizzo del credito in compensazione in F24 era ammesso fino al 31 dicembre.

Questa l’importante conclusione a cui è arrivata la Cgt di primo grado di Modena con la sentenza n. 334/2023.

L’art. 7, comma 1, lettera h), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, prevede che “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”.

Detta disposizione riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Detto ciò, con la sentenza della Cgt di primo grado di Modena, sentenza n. 334/2023, viene riconosciuto il principio in base al quale, la previsione di una scadenza entro l’anno N per l’utilizzo di un credito in compensazione in F24 e il successivo scarto dell’F24, può essere superata anche in caso di presentazione tardiva dell’F24 (oltre la scadenza), se questa è legata alle disposizioni di cui al citato art. 7 . In tal modo è legittimata la compensazione nell’anno N+1.

Dunque, è illegittimo lo scarto dell’F24 per l’utilizzo di un credito che andava utilizzato entro il 31 dicembre dell’anno N, se la presentazione dell’F24, in applicazione della suddetta norma avviene al primo giorno lavorativo successivo dell’anno N+1.

Si ricorda che tale apertura non opera invece in riferimento ai termini di emissione della fattura, adempimento non riconducibile tra quelli a cui si applica la disposizione di cui all’art. 7, lettera h), del D.L. n. 70/2011.

Detta disposizione, infatti, riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, mentre la fattura (analogica o elettronica), è destinata alla controparte contrattuale affinché quest’ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell’IVA e deduzione del costo).

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