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Rettifica IVA a favore per l’ex forfettario

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L’incasso di compensi/ricavi superiori a 100.000 euro nel 2023 comporta la cessazione del regime forfettario:

  • a partire dal 1° gennaio 2023 per le dirette
  • e dal momento stesso del superamento ai fini IVA con la conseguente possibilità̀ di rettificare – nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento – l’imposta non detratta in costanza di regime forfettario (C.M. n. 32/E/23 ).

Il momento in cui effettuare la rettifica varia a seconda della soglia:

Rettifica dell’IVA (periodo  di monitoraggio) -superamento del limite di 85.000 euro nell’anno x L’eventuale rettifica dell’imposta non detratta, per le quote residue, è esposta nella dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello di superamento del limite x+1 – da presentare nell’anno x+2.
Rettifica dell’IVA – superamento del limite di 100.000 euro nell’anno x La rettifica dell’imposta non detratta è esposta nella dichiarazione relativa allo stesso anno di superamento (anno x), da presentare nell’anno x+1.

Quindi:

Regime adottato nel 2023 Regime adottato dal 2024 Rettifica IVA a favore
Ordinario Forfettario in Dichiarazione IVA 2024 (2023)
Forfettario che supera 100.000 euro nel 2023 Semplificato/Ordinario

dal 1° gennaio 2023

in Dichiarazione IVA 2024 (anno 2023)
Forfettario che supera 85.000 euro nel 2023 Semplificato/Ordinario

dal 1° gennaio 2024

in Dichiarazione IVA 2025 (anno 2024)

I soggetti che fuoriescono dal regime forfetario a decorrere dal 2023, adottando il regime ordinario, possono, ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 (in considerazione del mutato regime di detrazione dell’IVA a credito) effettuare la rettifica della detrazione  con riferimento a tutti i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31 dicembre dell’ultimo anno di imposta di permanenza nel regime. Infatti, l’IVA non detratta durante il regime agevolato, a seguito del passaggio al regime IVA ordinario, diviene ora detraibile.

Pertanto,  il  comma 61, art. 1, Legge n. 190/2014,  dispone  che  così  come  nel  momento dell’ingresso nel regime agevolato è richiesto il versamento della rettifica della detrazione, la fuoriuscita dal regime agevolato comporta la rettifica a credito dell’IVA non detratta  in relazione ai beni non ancora ceduti o utilizzati al 31 dicembre 2022.

La rettifica interessa i seguenti beni/servizi:

  • le rimanenze di magazzino risultanti al 31 dicembre 2022;
  • servizi non utilizzati al 31 dicembre 2022 (es.: canoni di leasing fatturati nel 2022 riferiti al 2023; risconti di locazioni passive; ecc.)
  • beni ammortizzabili (es: attrezzature, personal computer, mobili e arredi, autovetture, ecc.) per i quali al 31 dicembre 22 non è ancora scaduto il quinquennio. Si tratta quindi, per la rettifica che interessa i soggetti in regime ordinario dal 2023, dei beni acquistati dal 2019 in poi; infatti, per i beni acquistati fino al 2018 è già trascorso il quinquennio;
  • gli immobili (es: capannone, ufficio, ecc., anche se beni merce) per i quali al 31 dicembre 22 non è ancora scaduto il periodo decennale. Si tratta quindi degli immobili acquistati o ultimati dal 2014 in poi; infatti per i beni acquistati fino al 2013 è già trascorso il decennio.

Per consentire l’attività di verifica, va predisposta apposita documentazione nella quale indicare distintamente, per categorie omogenee:

  • la quantità
  • i valori dei beni del patrimonio aziendale (C.M. n. 328/97 ).

Il contribuente può predisporre un apposito prospetto.

In caso di passaggio dal regime dei minimi al regime ordinario, la rettifica dell’IVA a credito in favore del contribuente determinava una sopravvenienza rilevante ai fini delle imposte dirette, così come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 26 febbraio 2008, n. 13 . Lo stesso può valere per il passaggio da regime forfetario a regime ordinario.

ESEMPIO – Il sig. Ruggero Bianchi, esercente l’attività di commercio al minuto, in regime dei minimi dal 2014, nel 2019, decorso il quinquiennio, è transitato nel regime forfettario. Dal 2023 esce dal regime a causa del venir meno dei requisiti per rimanere nel forfettario ed accede al regime ordinario. Al 31 dicembre 2022 presenta la seguente situazione:

Rimanenze

  • Fatture di acquisto n. 22/2022:  € 2.000 + IVA 22% (€ 440) non detratta
  • Fatture di acquisto n. 24/2022:  € 1.000 + IVA 22% (€ 220) non detratta

€ 660 (€ 440 + € 220)

Beni  strumentali

  • Arredamento acquistato nel 2017 per € 5.000 + IVA 22% (€ 1.100) – no rettifica
  • PC acquistato nel 2019 per € 1.500 + IVA 22% (€ 330) non detratta – 66 euro (1/5 di 330)
  • Autovettura  acquistata  nel  2022  per  €  20.000  +  IVA  22%  (€  4.400)  non detratta – € 1.408 (€ 4.400 x 40% x 4/5)

IVA da recuperare € 2.134 (€ 660 + € 66 + € 1.408) computato in detrazione nel Mod. IVA 2024 – RIGO VF70 – relativo al 2023Tale importo è rilevante nella determinazione del reddito 2023.

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