In alternativa, l’anticipo può essere determinato sulla base delle rivalutazioni presuntive maturate nell’anno per il quale è dovuto (art. 11, comma 4, del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47).
L’Agenzia delle entrate, dopo aver riepilogato la disciplina di riferimento, nella risoluzione n. 68/E, conferma che la norma consente al datore di lavoro di scegliere, in ciascun anno, tra il metodo storico e previsionale per la determinazione dell’acconto da versare entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Di conseguenza, con riferimento al 2023, visto che, presumibilmente l’indice Istat relativo al mese di dicembre 2023 sarà più basso rispetto a quello dello scorso anno e, pertanto, per evitare che, in sede di saldo, si determini un’eccedenza a credito, l’Agenzia ritiene che il sostituto d’imposta possa determinare l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo Tfr nel 2023.
In tale caso, se l’acconto pagato dovesse poi risultare più basso rispetto all’imposta effettivamente dovuta, l’insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, ferma la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione attraverso l‘istituto del ravvedimento operoso.