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Soggetti “trasparenti”: entro fine anno possibile apportare modifiche efficaci già dal 2024

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Con l’approssimarsi della fine dell’anno, è opportuno valutare la convenienza di procedere a variazioni sulle quote di partecipazione dei soggetti “trasparenti” al fine di ottimizzare il carico fiscale. Le modifiche effettuate entro il 31 dicembre, infatti, permettono di modificare l’imputazione proporzionale dei redditi già a partire dal 2024.

Nel dettaglio, le situazioni che più di frequente si andranno a presentare sono le seguenti:

Società di persone trasparenti In tal caso occorre distinguere due possibili variazioni, relative rispettivamente:

  • compagine sociale: la fuoriuscita di “vecchi” soci e/o l’ingresso di “nuovi” soci determina una modifica della compagine sociale che produce effetti già dal periodo d’imposta di stipula dell’atto pubblico/scrittura privata autenticata (R.M. n. 127/1995);
  • quote di partecipazione agli utili: la redistribuzione delle partecipazioni al capitale tra vecchi soci a compagine sociale invariata produce effetti dall’anno successivo (2024 se la variazione avviene nel 2023).
S.r.l. Trasparenti Applicano le medesime regole sopra previste per le società di persone (Circolare n. 49/E/2004 )
Impresa familiare Gli effetti fiscali connessi con l’attribuzione del reddito ai collaboratori si producono con decorrenza diversa a seconda si tratti:

  1. di impresa costituita ex novo sotto forma di impresa familiare;
  2. di impresa già esistente che nel corso dell’esercizio diventa impresa familiare;
  3. dell’ingresso di un nuovo collaboratore in impresa familiare già esistente.

Nel caso di inizio attività nel corso dell’anno, con atto contestualmente stipulato e registrato entro 20 giorni (ipotesi 1), gli effetti fiscali sono applicabili dal periodo d’imposta in corso. Mentre in ipotesi di attività già in essere (ipotesi nn. 2 e 3), gli effetti fiscali si producono soltanto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui viene stipulato l’atto notarile.

Pertanto, per garantire l’attribuzione al collaboratore del reddito già dal periodo d’imposta 2024 (modello Redditi 2025), l’atto deve essere stipulato entro il prossimo 31 dicembre 2023.

Da ultimo si evidenzia che nel caso in cui in corso d’anno un collaboratore cessi l’attività prestata nell’ambito dell’impresa familiare:

  • allo stesso è attribuita una quota di reddito proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l’anno;
  • i requisiti della continuità e prevalenza dell’attività svolta devono essere verificati con riferimento al periodo antecedente la cessazione.

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