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IMU: le aliquote applicabili per il saldo 2023

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Il 18 dicembre 2023 va versato il saldo IMU per l’anno 2023 per i soggetti che non hanno scelto di versare in unica soluzione annuale al 16 giugno 2023. Le scadenze in sintesi sono le seguenti: 

Scadenze

Versamento

16/06/2023

Acconto o unica soluzione IMU 2023

18/12/2023

Saldo IMU 2023

Per gli Enti non commerciali, invece, il versamento è suddiviso in 3 rate di cui:

2 Acconti

  • da versare entro il 16 giugno 2023 e 18 dicembre 2023 nella misura del 50% ciascunacalcolata sull’imposta dell’anno precedente (2022)

Conguaglio

  • da versare entro il 16 giugno 2024

La disciplina dell’IMU (Legge n. 190/2014) prevede, per ciascuna tipologia di immobile:

  • una aliquota d’imposta “base”, valida per tutto il territorio nazionale
  • che può essere modificata dal Comune (in aumento o in diminuzione) entro determinati margini e con determinate tempistiche.

In particolare, per la quantificazione delle due rate dovute per il 2023 è necessario adottare i seguenti criteri:

Rata

Modalità di calcolo

1° al 16/06/2023

  • aliquote (e detrazioni) adottate per il 2022

2° al 18/12/2023

  • delibere (aliquote, detrazioni, assimilazioni a 1° casa, ecc.) pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre 2023 per il 2023.

In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, vanno applicate le aliquote/detrazioni adottate per l’anno 2022.

 ALIQUOTE IMU 2023  

 Tipologia Immobile

Aliquota “base”

Aliq. fissata dal comune

minima

massima

 

 

 

 

 

 

 

FABBRICATI

Abitazione principale non “di lusso” (cat. catast. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7)

Esente

Abitazione principale “di lusso” (cat. catast. A/1, A/8 e A/9);

si applica la detrazione fino a euro 200

0,5%

zero

0,60%

 

Fabbricati del gruppo catastale D

0,86%

 

0,76%

 

1,06%

(0,76% riserv. allo Stato)

Fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)

0,10%

 

zero

0,25%

(esenti dal 2022)

(esenti dal 2022)

Fabbricati rurali strumentali

0,10%

zero

0,10%

Altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)

 

0,86%

 

zero

 

1,06%

 

TERRENI

Aree edificabili

0,86%

zero

1,06%

Terreni agricoli (se non esenti ex Legge n. 190/2014)

0,76%

zero

1,06%

Si ricorda che dall’anno d’imposta 2025 entreranno in vigore le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, cioè in assenza di delibera pubblicata entro il 28 ottobre di ciascun anno, per il medesimo anno troveranno applicazione le “aliquote base” previste ex lege, e non più quelle previste per l’anno d’imposta precedente.

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