Sisma bonus: entro oggi la remissione in bonis per l’omessa presentazione dell’asseverazione preventiva
L’art. 2-ter , comma 1, lett. c) del D.L. n. 11/2023 (Decreto Cessioni), convertito dalla Legge n. 38/2023 , ha introdotto la possibilità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis per sanare l’omessa presentazione dell’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico nei tempi previsti. Si tratta del modello B, quello che deve compilare il progettista delle opere strutturali con le modalità indicate nell’art. 3, comma 3 , del D.M. n. 58/2017, attestando una serie di dati relativi al “tipo” di detrazione alla quale si vuole accedere e all’intervento edilizio da effettuare.
In passato l’Agenzia delle Entrate si era sempre espressa in modo rigoroso sulla mancata presentazione nei termini del modello B, ritenendola preclusiva per l’accesso al Sisma bonus (cfr. interpello n. 554/2021 ), con conseguente perdita della possibilità di accedere ai benefici fiscali.
La nuova norma permette invece di sanare la violazione mediante l’istituto della remissione in bonis da presentare:
- entro la prima dichiarazione utile che corrisponde a quella nella quale va esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione;
- in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura, la remissione “deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione”.
Al fine di perfezionare la remissione in bonis è necessario, quindi:
- presentare nei termini sopra individuati l’asseverazione “preventiva”;
- versare contestualmente la sanzione pari a 250 euro (art. 11, D.Lgs. n. 471/1997).
In riferimento ai soggetti obbligati al versamento della stessa potevano sorgere alcuni dubbi in relazione al Sisma bonus-acquisti, particolare declinazione del Sisma bonus, dal quale differisce – tra l’altro – relativamente ai soggetti beneficiari. Al riguardo, la risposta ad interpello n. 467/2023 ha precisato che in assenza di una responsabilità solidale (tra cedente e cessionario) non espressamente prevista dal legislatore nel caso di specie, “la sanzione risulta a carico del soggetto su cui ricadeva l’obbligo di presentarla tempestivamente o al quale lo stesso è riconducibile (oltre che materialmente possibile), nel caso di specie la società costruttrice promittente venditrice”. Si tratta di un’interpretazione del tutto condivisibile posto che l’art. 3 del D.M. n. 58/2017 che impone di redigere il Modello B, richiama espressamente “il committente” (e non il beneficiario della detrazione o il contribuente).