Imposta di bollo: Esenzione solo se l’istanza è dell’Amministrazione statale
L’esenzione dall’imposta di bollo si applica alle istanze presentate dai datori di lavoro pubblici per il proprio personale dipendente per l’ottenimento di attestati per l’attività di formazione e aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze ”solo” in presenza delle condizioni previste dall’art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 470/2023 , in riscontro a una specifica istanza di interpello con la quale è stato chiesto di chiarire se le suddette istanze, se riguardanti le amministrazioni pubbliche possano essere ricomprese nell’esenzione dal tributo di bollo prevista dall’art. 16 della Tabella, Allegato B al D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642 per gli atti e documenti posti in essere dalle Amministrazioni dello Stato.
L’Allegato B al D.P.R. n. 642 del 1972 («Tabella»), contiene l’elencazione degli «Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto».
L’art. 16 della Tabella prevede l’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo per gli «Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati».
Detta esenzione si applica, quindi, agli atti e documenti posti in essere da determinati soggetti puntualmente indicati dalla norma, il cui riferimento deve considerarsi tassativo, sempreché vengano scambiati tra gli stessi.
Al tal fine, secondo quanto chiarito dai documenti di prassi (cfr. risoluzione n. 243/E del 1° settembre 2009) e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, «nelle disposizioni normative che, in tema di imposta di registro (art. 57, ottavo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), di imposta ipotecaria e catastale […] e di imposta di bollo […], prevedono l’esenzione dello Stato od usano, sempre a fini di esenzione, l’espressione «a favore dello Stato» o «nell’interesse dello Stato», la parola «Stato» deve intendersi riferita allo «Stato persona», e non a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che svolga attività amministrativa oggettiva (cfr. Cass. n. 938/2009 ); […] un’estensione interpretativa del beneficio a soggetti solo indirettamente riconducibili all’amministrazione statale è preclusa dalla natura eccezionale delle norme di esenzione fiscale […]» (cfr. ex multis, Corte di Cassazione, ordinanza 10 ottobre 2022, n. 29706 ).
In altri termini, ai fini dell’applicazione delle richiamate disposizioni di carattere fiscale, occorre fare riferimento alla nozione di ”amministrazione statale”.
Ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 16 della Tabella , inoltre, l’art. 1, comma 295, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto che «Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972, n. 642 e 26 aprile 1986, n. 131».
Da qui, fermo restando la natura di ”Amministrazione dello Stato” dell’Istante, l’esenzione dall’imposta di bollo si applica alle istanze presentate dai datori di lavoro pubblici per il proprio personale dipendente per l’ottenimento di attestati per l’attività di formazione e aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze ”solo” in presenza delle condizioni previste dall’art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.