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Imposta sostitutiva TFR. Versamento entro il 18 dicembre

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L’art. 2120 del codice civile, al quarto comma prevede l’obbligo di rivalutazione del TFR.

Con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Da qui, entro il 18 dicembre i sostituti d’imposta sono tenuti a versare l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR accantonato dal datore di lavoro e rimasto in azienda, nonché su quello versato al Fondo di Tesoreria INPS per le aziende con almeno 50 dipendenti. La rivalutazione trova ragione nel fatto che il TFR si qualifica come retribuzione differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro (in tal senso, ad esempio, Cass. Ord. n. 4360 del 13 febbraio 2023).

Versamento imposta sostitutiva TFR
Cosa Versamento imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR accantonato dal datore di lavoro e rimasto in azienda
Aliquota imposta sostitutiva 17% – D.Lgs. n. 47/2000, art. 11, comma 3.
Scadenza versamento 16 dicembre (18 dicembre per l’anno 2023)
Metodo di calcolo-storico Il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve calcolare l’acconto sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, considerando anche le rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati nel corso dell’anno precedente.
Metodo di calcolo-previsionale Si tiene conto del 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l’acconto. In questo caso, l’imponibile da utilizzare è dato dal TFR maturato fino a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente relativo a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso.
Cessazione rapporto di lavoro in corso d’anno In caso di cessazione del rapporto di lavoro in coso d’anno, l’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno  precedente.  Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.  Per le cessazioni intervenute: entro il 14 del mese si applica l’indice ISTAT del mese precedente; per quelle intercorse dal 15 in avanti  si applica l’indice del mese di cessazione del rapporto.
Datori di lavoro costituti nel 2022 o nel 2023  I sostituti d’imposta  costituiti  nell’anno  precedente a quello per il quale è dovuto  l’acconto possono versare direttamente il saldo dell’imposta sostitutiva entro   il  16  febbraio  dell’anno  successivo.  In alternativa, possono determinare  l’acconto  in  via  presuntiva  avendo riguardo al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno. Per quelli costituitisi nel 2023, mancando  una  rivalutazione del TFR, i  sostituti  d’imposta  non devono versare l’imposta sostitutiva dell’11 per cento (vedi circolare n. 50/2002 ).

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