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CNDCEC. Chiarimenti sul dominus lavoratore dipendente

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È possibile svolgere il tirocinio ai fini dell’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso un dominus che eserciti attività professionale come dipendente? Questa è la domanda a cui ha risposto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, CNDCEC, con il pronto ordini n. 91/2023.

Al CNDCEC sono stati inoltre chiesti lumi in merito alla possibilità riportata nel PO 80/2011 per l’iscritto dipendente presso una società di revisione di avere un tirocinante (previo, naturalmente, consenso del datore di lavoro).

Come affermato nel PO 248/2017, l’attività professionale può essere svolta dall’iscritto nell’albo non solo come libero professionista ma anche come dipendente di una società/ente. Le attività svolte da un iscritto dipendente che possono essere considerate “attività professionali” sono quelle oggetto della professione, individuate dall’art. 1 del D.Lgs. n. 139/2005.

Per quanto riguarda la documentazione da presentare all’Ordine all’atto della presentazione della domanda di iscrizione nel registro da parte del tirocinante, nel caso in cui il dominus svolga la propria attività professionale come dipendente dovrà essere indicato il suo orario di lavoro presso l’ente/società. É opportuno, in questi casi, acquisire da parte dell’iscritto anche una dichiarazione sostituiva di atto notorio ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 relativa al suo inquadramento all’interno dell’ente/società ed alle attività che formano oggetto del rapporto di lavoro dipendente. Verosimilmente, il professionista che è in grado di formare il tirocinante per almeno 20 ore settimanali (come richiesto dal Regolamento del tirocinio) avrà anche il suo domicilio professionale presso l’ente/società del quale è dipendente. Ciò è quello che normalmente accade quanto il professionista esercita la sua attività come dipendente di una società di revisione.

Con riferimento specifico alla possibilità per il professionista dipendente di una società di revisione di avere un tirocinante (PO 80/2011), oltre a rinviare al contenuto dell’informativa n. 23/2011, il CNDCEC ha specificato che l’attività di revisione è sicuramente un’attività rientrante tra le attività professionali e quindi idonea ad essere oggetto del tirocinio necessario per l’accesso alla professione.

Per quanto, infine, riguarda il quesito se debba essere annotato nell’albo il non esercizio della professione da parte degli iscritti, questo non è un dato rilevante al fine della tenuta dell’albo stesso in quanto per l’iscrizione non è richiesto l’effettivo esercizio della professione (e neanche il possesso di partita IVA).

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