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Titolare effettivo nel caso del nudo proprietario, usufruttuario o “comunista”, in attesa della proroga al 6 febbraio 2024

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Mentre in Parlamento si sta discutendo di un possibile rinvio, al 6 febbraio 2024, della scadenza per il primo popolamento della banca dati camerale del titolare effettivo, MEF, Banca d’Italia e UIF hanno pubblicato delle utili FAQ.

In presenza di diritti o vincoli sulle quote, il MEF con la FAQ n. 14  ha fornito una serie di chiarimenti sulle modalità di determinazione del titolare effettivo.

Diritti / Vincoli sulle quote

Usufrutto / Nuda proprietà

All’usufruttuario, salva diversa convenzione con il nudo proprietario, spetta il diritto di voto e il diritto alla percezione degli utili; pertanto, lo stesso sarà individuabile quale titolare effettivo.

Se, in base agli accordi tra il nudo proprietario e l’usufruttuario, il diritto di voto spetta al primo, sia il nudo proprietario, che l’usufruttuario sono individuabili come titolari effettivi, qualora la partecipazione superi la soglia del 25% del capitale sociale.

Pegno

Il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio (art. 2352 c.c.), salvo diverso accordo con il socio-debitore. Il creditore pignoratizio va quindi normalmente individuato come titolare effettivo.

Sequestro

Il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi sulle azioni/quote di partecipazione spettano al custode (salvo diverso provvedimento del giudice). Quest’ultimo è quindi individuabile quale titolare effettivo se la partecipazione sequestrata superi il 25% del capitale sociale.

Partecipazione in comunione

L’art. 1105 c.c. dispone che il “comunista” che detiene la maggioranza delle quote della cosa comune vincola per gli altri “comunisti” gli atti di ordinaria amministrazione. Cioè:

  • vanno individuati quali “titolari effettivi” i comunisti che possiedano una partecipazione in comunione superiore al 25% del capitale sociale (marito e moglie in comunione sul 40% delle quote, con il 60% del socio Mario: sono tutti e tre titolari effettivi in quanto per tutti si verifica il superamento del 25% di partecipazione al capitale);
  • se la partecipazione in comunione è attribuibile in parti uguali ai comunisti (es: 3 coeredi al 33% di comproprietà ciascuno) nessuno di essi è titolare della maggioranza della partecipazione; in tal caso andranno dichiarati “titolare effettivo” tutti i comproprietari salvo che circostanze di fatto/eventuali accordi tra i comunisti limitino la scelta ad uno solo/alcuni di essi.

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