Imu per gli enti non commerciali
L’ente non commerciale potrebbe non dover versare l’IMU, qualora l’impiego degli immobili avvenga nell’ambito della propria attività istituzionale. Sono, infatti, esenti dall’imposta, gli immobili:
- posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992,
- e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).
L’esenzione compete in relazione ad immobili, nei quali l’ente non commerciale svolge l’attività con modalità non commerciali.
Con il nuovo modello di Dichiarazione IMU (decreto direttoriale 4 maggio 2023), è possibile comunicare le modifiche intervenute nell’anno 2022 e le esenzioni.
Casi | Tassazione ai fini IMU |
Casi di utilizzo “misto” dell’immobile |
Quindi, nei casi in cui non sia possibile procedere al frazionamento, già a partire dal 1° gennaio 2013, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, quale risulta da apposita dichiarazione, in relazione alla quale, con decreto del MEF n. 200/2012 sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali. Fabbricato con una parte dedicata all’attività commerciale – immobile nel quale risulta individuabile una frazione dedicata all’utilizzo istituzionale: se, all’interno di un fabbricato, solo una porzione è destinata all’esercizio delle attività “sociali” meritorie, la restante frazione dell’immobile, se dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente (situazione in cui è possibile delimitare precisamente una frazione di immobile destinato ad attività commerciale), deve essere separatamente accatastata. Fabbricato nel quale NON è individuabile una parte dedicata all’attività commerciale: in questo caso è necessario fare riferimento alla percentuale di rilevanza. Viene prevista una procedura alternativa e residuale per il caso, più ricorrente, in cui non vi sono porzioni specifiche di fabbricato destinate alle diverse attività (commerciali / non commerciali): il possessore dell’immobile deve certificare quale sia la frazione di quest’ultimo destinato all’attività non commerciale (e quindi su tale proporzione sarà escluso dal prelievo Imu). L’art. 5 del D.L. n. 1/2012 fissa i requisiti per l’individuazione della frazione di immobile sul quale riconoscere l’esenzione Imu nel caso di utilizzo misto dell’immobile dove non possa essere scorporata una frazione di questo specificamente destinata all’attività commerciale. Vengono in particolare individuati tre parametri da seguire:
Tali parametri sono:
Una volta determinata tale percentuale, occorre applicarla alla rendita catastale nella determinazione della base imponibile Imu. Ovviamente il Comune di ubicazione dell’immobile non può essere a conoscenza della quantificazione dei parametri utilizzati dall’ente non commerciale per la determinazione della percentuale di rilevanza dell’immobile, per cui:
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Fondazioni bancarie |
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Immobili destinati alla ricerca scientifica |
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Immobili degli ETS |
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Immobili concessi in comodato |
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